Con l’adozione del Decreto Rilancio, il Governo ha ampliato alcuni benefici fiscali previsti nei precedenti decreti e introdotto nuove misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus.
In particolare, è stato introdotto all'articolo 120 un nuovo credito d’imposta – cd. credito d’imposta “adeguamento” - volto a sostenere l'adeguamento degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie. Il nuovo credito d’imposta adeguamento è riconosciuto a soggetti:
Il credito d’imposta “adeguamento” è concesso con queste condizioni:
Tra le spese agevolabili sono tra l’altro compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, la realizzazione di ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, nonché per investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e utenti.
Il nuovo beneficio è cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo non comporti un superamento del costo sostenuto (dunque fino al 100%)
Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta dovranno essere definiti dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.
In considerazione dell’importanza che ha assunto la sanificazione nella ripresa delle attività economiche, il Decreto Rilancio è intervenuto all'articolo 125 apportando anche un cambiamento alle regole del “vecchio” credito d’imposta “sanificazione”, introdotto dal Decreto Cura Italia.
Il nuovo Decreto, infatti, ha previsto un incremento della percentuale del preesistente credito d’imposta “sanificazione” dal 50 al 60% (come “adeguamento”), con un limite massimo di spesa di 60.000 euro (a differenza di adeguamento) per ciascun beneficiario.
Il preesistente credito d’imposta “sanificazione” prevede le seguenti condizioni:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Infine, rispetto al Decreto Cura Italia è eliminato il rimando al Decreto ministeriale per l’avvio del credito d’imposta “sanificazione” e viene demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio, il compito di fissare i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta “sanificazione”, allo stesso modo del credito d’imposta “adeguamento”.
Inoltre, posto che il Decreto Rilancio prevede la possibilità di cumuluare il credito d'imposta "adeguamento" con altre agevolazioni, per le medesime spese e nel limite dei costi sostenuti, non è esclusa la possibilità di cumulare tale beneficio con il credito d’imposta “sanificazione”.