Il Decreto Rilancio introduce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza e che non siano iscritti alle Casse di previdenza professionale.
Il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quelli di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. I soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 possono accedere al contributo anche in assenza dei requisiti detti lo stesso anche ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
L’importo del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Viene comunque previsto un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. I contributi descritti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto gli interessati direttamente, o tramite i loro intermediari, dovranno presentare un’istanza in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
La concessione del beneficio avviene automaticamente; l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettueranno i controlli sulle domanda solo dopo l’erogazione del beneficio. L’Agenzia delle Entrate fisserà una data a partire dalla quale si avranno 60 giorni per inviare le richieste.
Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, ì termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.