Il Decreto Rilancio prevede la sospensione fino al 31 agosto 200 delle procedure notificate prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
Le somme oggetto del beneficio sono quelle derivanti da pignoramenti su stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego; comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Dette somme tornano a disposizione dei debitori esecutati per tutto il periodo di vigenza della sospensione.
Restano esclusi dall’agevolazione gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto e le somme già definitivamente acquisite che non verranno rimborsate.
Dal 1 settembre 2020 i terzi pignorati dovranno ricominciare ad effettuare le ritenute senza necessità di ulteriori comunicazioni o obblighi di notifica da parte degli esecutori dei pignoramenti.