Art. 42 Fondo per il Trasferimento Tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione
Il Decreto prevede, l’istituzione, da parte del Mi.S.E. di un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up e alle PMI innovative.
Soggetto attuatore delle iniziative di trasferimento tecnologico è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile ENEA.
Le iniziative di trasferimento tecnologico possono prevedere da parte di ENEA, nei limiti di 5 milioni di euro per l’anno 2020, lo svolgimento, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
Ai fini di sostenere le iniziative di trasferimento tecnologico, il Mi.S.E. è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina vigente.
Per le stesse iniziative ENEA è autorizzata a costituire la Fondazione Enea Tech per la cui istituzione ed operatività è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse UE.
Per conoscere le caratteristiche specifiche di questa misura bisognerà attendere il decreto del Mi.S.E. (entro 60 gg dalla pubblicazione del DL Rilancio).
In allegato il testo dell'art.42.