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News - 26/05/2020

Credito - Sostegno delle imprese che hanno deciso di effettuare un rafforzamento patrimoniale

DL Rilancio (art. 26, D.L. 19/5 2020, n. 34) - al fine di supportare le aziende il DL Rilancio prevede il sostegno delle imprese che hanno deciso di effettuare un rafforzamento patrimoniale attraverso diverse misure. Leggi quali

Al fine di supportare le aziende il DL Rilancio prevede il sostegno delle imprese che hanno deciso di effettuare un rafforzamento patrimoniale attraverso diverse misure.

Le misure previste sono:

  • un credito di imposta pari al 20% della somma investita a titolo di aumento di capitale di una o più società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia e che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo). L’investimento massimo che dà diritto al credito di imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Per non decadere dal beneficio la partecipazione deve essere mantenuta fino al 31.12.2023.

Il credito di imposta è riconosciuto alle società che:

    1. abbiano ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro;
    2. abbiano subito nel secondo bimestre del 2020 una riduzione complessiva dei ricavi rispetto al secondo bimestre del 2019 non inferiore al 33%;
    3. abbiano deliberato ed eseguito - tra il 19 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 - un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

 

  • un credito d’imposta alle società conferitarie pari al 50% delle perdite d’esercizio riferite all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e, comunque, fino a un massimo di 800 mila euro. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei predetti crediti di imposta saranno definiti con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il credito di imposta è riconosciuto alle società che:

    1. abbiano ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro;
    2. abbiano subito nel secondo bimestre del 2020 una riduzione complessiva dei ricavi rispetto al secondo bimestre del 2019 non inferiore al 33%;
    3. abbiano deliberato ed eseguito - tra il 19 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 - un aumento di capitale a pagamento integralmente versato;
    4. non rientravano al 31 dicembre 2019 tra le imprese in difficoltà [ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014];
    5. si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
    6. siano in regola con le disposizioni in materia di edilizia, urbanista, lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia dell’ambiente;
    7. non abbiano ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
    8. non si trovino in una delle situazioni ostative previste dal c.d. “codice antimafia” (cfr. art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
    9. non abbiano amministratori, soci e titolari effettivi destinatari di condanna definitiva negli ultimi 5 anni per reati in materia di evasione fiscale.

 

  • l’istituzione del Fondo Patrimonio PMI, la cui dotazione iniziale è di 4 miliardi per il 2020, gestito da Invitalia, che potrà sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari partecipativi emessi dalle imprese, con le caratteristiche di cui sopra e con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni e che abbiano subito cali di fatturato nei mesi di marzo e aprile del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019 e deliberato aumenti di capitale superiori a 250mila euro.

Caratteristiche delle emissioni:

      • l'importo massimo è pari al minore tra:
        • 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale;
        • il 12,5% dei ricavi 2019.
      • le emissioni possono superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in deroga all’articolo 2412 del codice civile;
      • il rimborso avviene decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, ma la società emittente può rimborsare anticipatamente dopo 3 anni;
      • gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data del rimborso;
      • i titoli sono subordinati, ossia in caso di fallimento o procedura concorsuale i crediti del Fondo Patrimonio PMI sono soddisfatti dopo i crediti chirografari.

Le società emittenti sono obbligate a:

      • non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione della domanda e fino al rimborso integrale degli Strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e rimborsi di finanziamenti dei soci;
      • il finanziamento deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impegnati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia;
      • fornire a Invitalia un rendiconto periodico.

Le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito di Invitalia al seguente link.

 

Per verificare le condizioni alle quali potranno essere sottoscritti tali strumenti si dovrà attendere l’emanazione di disposizioni attuative.

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