L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al beneficio fiscale introdotto dall’art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) relativo al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili concessi ad uso non abitativo e gli affitti d’azienda. già oggetto di nostra notizia.
In particolare viene precisato che per poter beneficiare del vantaggio fiscale il canone dovrà essere stato interamente versato; qualora siano intervenute delle riduzioni sui contratti, ai fini della determinazione del bonus, è necessario considerare le somme effettivamente versate.
La circolare fornisce anche chiarimenti sulle modalità con le quali effettuare le operazioni di calcolo necessarie per valutare la sussistenza dei requisiti necessari per poter beneficiare del credito d’imposta.
Non viene ancora fornita alcuna precisazione relativamente a coloro che hanno iniziato l’attività da giugno dell’anno scorso, i quali, in assenza del rispetto della condizione del calo di fatturato, non potrebbero beneficiare del credito. Per chiarimenti sul tema si dovrà attendere la fase di conversione del decreto.