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News - 17/06/2020

Lavoro: D.L. 52/2020. Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Secondo il Decreto-Legge 16/6/2020 n. 52 i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane di integrazione salariale per Covid-19 previste dai Decreti “Cura Italia” e “Rilancio” possono utilizzare ulteriori 4 settimane. Leggi dettagli

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 17 giugno il Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, in base al quale i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane di integrazione salariale per Covid-19 previste dai Decreti-Legge “Cura Italia” e “Rilancio”, possono utilizzare ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di diciotto settimane.

 

Le disposizioni si applicano a tutte le tipologie di interventi di integrazione salariale di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22 del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ovvero Cig Covid, Assegno Ordinario e Cig in deroga.

 

Il Decreto-Legge n. 52/2020 stabilisce altresì nuovi termini, a pena di decadenza, per la presentazione delle istanze di integrazione salariale e per la trasmissione all'INPS dei dati necessari per il pagamento diretto delle prestazioni. In particolare, per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

 

Il decreto in oggetto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

 

Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di emersione di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo di cui all’art. 103 del Decreto-Legge “Rilancio”.

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

 

 

All.to: Decreto

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