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News - 08/09/2020

DPCM 7 settembre 2020 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il nuovo Dpcm proroga al 7 ottobre quasi tutte le misure già in vigore. Restano obbligo di mascherine e i controlli per i viaggiatori da alcuni Paesi. Ancora stop a discoteche, concerti e eventi sportivi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2002 il nuovo Dpcm con le misure di prevenzione e contrasto della pandemia Covid. Prorogato fino al prossimo 7 ottobre quanto già stabilito dal precedente Dpcm del 7 agosto e dalle Ordinanze del ministro della Salute del 12 agosto e del 16 agosto.

Queste le misure principali del nuovo provvedimento:

Obbligo mascherine

Resterà obbligatorio indossarle (esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili) nei luoghi chiusi aperti al pubblico, e comunque quando non si può garantire il distanziamento. Confermato anche l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto, nei luoghi della vita notturna, dalle ore 18 fino alle 6.

Discoteche

Restano sospese tutte le attività all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Mezzi di trasporto pubblici

Anche in questo caso resta in vigore il limite di capienza fissata all'80% dei posti (anche per chi viaggia in piedi). Discorso diverso invece per gli scuolabus che potranno viaggiare a piena capienza purché i ragazzi non restino a bordo più di 15 minuti.

Concerti ed eventi sportivi

Resta in vigore il divieto di presenza di pubblico agli eventi sportivi ed ai concerti.

Tamponi per chi arriva dall'estero

Si conferma anche l'obbligo - introdotto lo scorso 12 agosto - di sottoporsi a tampone per chi nei 14 giorni precedenti è stato in Croazia, Grecia, Spagna e Malta: si può entrare in Italia solo con un test negativo che abbia meno di 72 ore. Oppure bisogna fare, entro 48 ore dall'arrivo, un tampone in aeroporto, in porto o alla frontiera; la terza possibilità è andare a farlo alla Asl o nei drive-in disponibili sul territorio restando, fino a quel momento, in isolamento fiduciario.

Ricongiungimento coppie

Si registra però anche una novità: la possibilità per chi si trova all'estero di tornare in Italia per raggiungere la persona con cui ha una "stabile relazione affettiva, anche se non convivente".

Scuola

Viene formalmente adottato il documento messo a punto dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto contenente "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia".

Questo in dettaglio il contenuto del provvedimento:

- all’art. 1, comma 6, lettera r), del dPCM 7/8/2020,il primo periodo, è sostituito dal seguente: « r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21»; al secondo periodo le parole «sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti «sono altresì consentiti»; al terzo periodo la parola «altresì» è sostituita dalla seguente «parimenti»;

- all’art. 1, comma 6, la lettera s), del dPCM 7/8/2020, è sostituita dalla seguente: «s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;

- all’art. 4, comma 1, dopo la lettera i), del dPCM 7/8/2020, è aggiunta la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva»;

- all’art. 6, comma 6, dopo la lettera d), del dPCM 7/8/2020, è aggiunta la seguente: «d -bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»;

all’art. 6, comma 7, alla lettera g), del dPCM 7/8/2020, dopo le parole «personale militare» sono inserite le seguenti «e personale della polizia di Stato»;

  • l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall’allegato 15 di cui all’allegato A;
  • l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B;
  • l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C.

Oltre a queste modifiche il nuovo Dpcm integra gli allegati al precedente Dpcm del 7 agosto con i seguenti:

  • allegato 21 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, vedi allegato D;
  • allegato 22 recante “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie”, vedi allegato E.

Allegati
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