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News - 25/09/2020

Credito - Decisione EBA su moratorie

Non prorogate le misure di flessibilità concesse alle banche sul trattamento prudenziale

La European Banking Authority (EBA) ha comunicato che non sarà prorogato (come richiesto da Confindustria e ABI) il termine del 30 settembre previsto per la scadenza delle straordinarie misure di flessibilità concesse alle banche sul trattamento prudenziale delle moratorie concesse in ragione dell’emergenza Covid-19 (la comunicazione è disponibile al seguente link: https://eba.europa.eu/eba-phases-out-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-loan-repayments-moratoria).

In particolare, l’EBA, considerata l’ampia adesione alla misura e la durata media delle moratorie concesse in Europa (compresa tra 6 e 12 mesi), ha ritenuto congruo sia il periodo complessivo in cui si estenderanno i benefici della flessibilità, sia la scadenza fissata al 30 settembre per la concessione delle nuove moratorie che ne avrebbero beneficiato.

Pertanto, l’Autorità ha ribadito di non considerare opportuna un’ulteriore proroga di una misura che deve mantenere carattere di eccezionalità, fermo restando che gli effetti positivi della flessibilità concessa continueranno a prodursi per tutto il periodo di sospensione delle rate.

L’EBA ha specificato infine che tale decisione non pregiudica la possibilità che le banche possano concedere moratorie di legge (come peraltro previsto dall’art. 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. “DL Agosto”) e pattizie (come previsto negli Addenda all’Accordo per il credito 2019) anche oltre il 30 settembre 2020, ma in questo caso dovranno adeguarsi alle disposizioni vigenti della regolamentazione prudenziale valutando le esposizioni sulla base di un approccio caso-per-caso, come previsto dalla normativa.

Alla luce di quanto comunicato dall’EBA, si sottolinea pertanto che tale decisione non comporterà alcun effetto:

  • né sulle esposizioni oggetto di moratoria di legge, se questa è stata concessa dalle banche entro il 30 settembre e la cui scadenza è stata automaticamente prorogata dall’art. 65 del DL Agosto dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. In proposito, si segnala che Confindustria ha chiesto di prorogare ulteriormente la scadenza della moratoria legislativa al 30 settembre 2021;
  • né sulle esposizioni oggetto di moratoria pattizia ai sensi degli Addenda all’Accordo per il credito 2019 o su iniziativa di singole banche nei confronti della generalità dei propri clienti, sempre purché la delibera sia avvenuta entro il 30 settembre 2020.

Pertanto, non vi sarà alcuna riclassificazione automatica della posizione dell’impresa che ha richiesto la moratoria per tutto il periodo di sospensione delle rate.

Qualora si decidesse di optare per la scelta della moratoria pattizia, anziché proseguire con quella di legge, tale concessione da parte della banca dovrà avvenire entro il 30 settembre 2020 al fine di poter ancora beneficiare della flessibilità concessa dall’EBA. 

Per le esposizioni per le quali la moratoria, di legge o pattizia, verrà concessa dalla banca nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2020, saranno applicate le vigenti regole sul trattamento prudenziale delle misure di tolleranza.

In particolare:

  • diversamente da quanto è avvenuto nel periodo soggetto alla flessibilità concessa dall’EBA, la banca dovrà valutare l’eventuale difficoltà finanziaria del richiedente nel rimborso delle prossime rate in scadenza. In caso di difficoltà, la misura di concessione dovrà essere classificata come foreborne, anche in caso di moratoria di legge;
  • in caso di moratoria di legge, le regole sulla definizione di default prevedono una sospensione del conteggio dei 90 giorni di ritardato pagamento per classificare l’impresa in default.

Resta sempre fermo l’onere, mai sospeso per la banca neanche nel periodo di flessibilità, di valutare la capacità dell’impresa richiedente di essere in grado di riprendere il pagamento delle proprie obbligazioni verso la banca. In caso negativo, l’impresa dovrà comunque essere classificata in default.

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