Con la circolare n.26/E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sulla disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19.
In particolare, l’articolo 124 del Decreto Rilancio ha previsto, a decorrere dal 19 maggio 2020, una modifica alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/1972, con l’aggiunta del 1-ter.1, ai sensi del quale sono soggette all’aliquota IVA del 5% le cessioni dei beni elencati dal primo comma dell’articolo 124, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede, in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, il riconoscimento a dette cessioni di un regime di maggior favore, consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente né pertanto, in qualità di operazione esente, influenza il calcolo del pro-rata di cui all’articolo 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’elenco di cui al comma 1 dell’art. 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.