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News - 11/11/2020

Fiscale - le novità che riguardano il DL Ristori bis

Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap e sospensione dei versamenti tributari

Due importanti novità fiscali sono state introdotte dal Decreto Ristori bis per aiutare le categorie economiche più colpite dalla crisi, causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19. 

In particolare, la prima misura riguarda l'estensione della platea di soggetti che possono beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ricordiamo, infatti, che già il Decreto Agosto aveva previsto per i soggetti ISA e per i contribuenti forfetari, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, a condizione che tali soggetti avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

Il Decreto Ristori bis, invece, è intervenuto eliminando il requisito del calo di fatturato per le seguenti categorie:

  • soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 2 del decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente Decreto;
  • soggetti esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle zona arancioni, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi articoli 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente Decreto.

 

La seconda novità riguarda la sospensione fino al 16 marzo 2021 per:

a) versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) versamenti relativi all'IVA.

i soggetti interessati dalla proroga sono:

  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese (art. 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosso o arancioni, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L., oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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