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News - 24/11/2020

Lavoro-Previdenza: Cigo e obblighi di assunzione delle persone con disabilità.

Circolare del Ministero del Lavoro per chiarire gli obblighi in tema di collocamento mirato delle persone con disabilità.

La circolare del Ministero del Lavoro intende chiarire gli obblighi in tema di collocamento mirato delle persone con disabilità (l. n. 68/1999) sulla base di un parere formale espresso dal Ministero del lavoro in risposta ad un quesito posto dalla Regione Emilia-Romagna e con il quale sono state confermate le criticità inerenti la riattivazione degli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 per il venir meno della sospensione in origine disposta dal DL 18/2020.

 

Secondo l’articolo 7 della legge n. 68/1999, i datori di lavoro assumono i lavoratori rientranti nella previsione della legge n. 68/1999 mediante richiesta nominativa di avviamento o mediante la stipula di convenzioni entro sessanta giorni dal momento di insorgenza dell’obbligo (art. 9).

 

Questo obbligo era stato sospeso per quattro mesi con i decreti-legge n. 18/2020 e 34/2020, quindi fino al 17 luglio 2020. In vista della riattivazione dell’obbligo, Confindustria aveva proposto emendamenti per rendere stabile la sospensione sino al termine dell’emergenza, sensibilizzando il Parlamento e il Ministero del lavoro.

 

Nessun provvedimento è stato invece adottato, con la conseguenza che, dal 18 luglio scorso, è di nuovo vigente l’obbligo di formulare la richiesta di avviamento in caso di scoperture dell’obbligo.

 

 

Le ipotesi di sospensione degli obblighi: dal blocco dei licenziamenti alla cassa integrazione guadagni Covid19

 

Il venir meno della sospensione temporanea degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità disposta per legge va coordinato, per un verso, con l’attuale situazione pandemica che ha indotto il legislatore a bloccare sostanzialmente i licenziamenti e, per altro verso, alle condizioni di crisi delle imprese che ricorrono agli strumenti di sostegno al reddito, anche con riferimento al COVID 19.

 

 

Il divieto di licenziamento e la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

 

Nel primo caso, occorre infatti considerare le osservazioni che militano a favore della prosecuzione della sospensione, a fronte della impossibilità di gestire il personale (sia in ingresso che in uscita) per effetto del blocco dei licenziamenti.

 

Con riferimento a questo aspetto, l’art. 54 del DDL 2790 (disegno di legge bilancio) conferma, fino al 31 marzo 2021, il divieto di licenziamento, escludendo alcune ipotesi residuali (a prescindere dal ricorso alla cassa integrazione) e confermando, così, la limitazione alla libera iniziativa delle imprese. Questa preclusione non può non incidere sulle possibilità per l’azienda di procede ad assunzioni, sia in una logica di riorganizzazione sia, ancor più, per quanto riguarda le ipotesi di assunzione obbligatoria delle persone con disabilità. Confindustria ha avviato quindi un confronto con il Ministero del lavoro per confermare la sospensione dell’obbligo di assunzione in connessione con il divieto di licenziamento ed il periodo dell’emergenza.

 

Il secondo profilo d’interesse riguarda le ipotesi nelle quali la stessa legge n. 68/1999 prevede la sospensione dell’obbligo di assunzione.

 

Occorre in premessa ricordare che nel 2010, per contrastare gli effetti della crisi finanziaria iniziata nel 2008, Confindustria ottenne, sul versante del collocamento delle persone con disabilità, il chiarimento che anche il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria può legittimare la sospensione degli obblighi, per quanto questa ipotesi non sia espressamente contemplata nell’art. 3 della legge n. 68/1999 (circolare n. 2 del 22 gennaio 2010).

 

Attualmente – in esito alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 148/2015 - le causali di sospensione risultano essere la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale (ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa) ed il contratto di solidarietà: occorre ora verificare la possibilità di estendere la sospensione dell’obbligo alla ipotesi del ricorso alla CIG ordinaria (e CIG Covid19). La Cassa integrazione guadagni ordinaria non risulta espressamente ricompresa tra i presupposti per la sospensione dell’obbligo. Confindustria ha quindi avviato un confronto con il Ministero sostenendo la possibilità di estensione della sospensione anche alla Cassa Integrazione Guadagni Covid-19 e ricevendo una sostanziale condivisione di una simile interpretazione, da formalizzare in un apposito documento interpretativo.

 

 

L’iniziativa del Ministero del lavoro

 

Nel frattempo, lo stesso Ministero, rispondendo ad un quesito sulla specifica materia della Regione Emilia-Romagna, ha recentemente ripercorso la logica e le ipotesi della sospensione degli obblighi relativi all’assunzione delle persone con disabilità per situazione di crisi.

 

Innanzitutto, il Ministero ha evidenziato che le ipotesi di sospensione degli obblighi non sono limitate a quelle tassativamente previste dall’art. 3 della legge n. 68/1999, ma esiste una serie di ulteriori situazioni introdotte per via interpretativa in quanto assimilabili a quelle previste dalla legge. Si tratta del ricorso al Fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo (interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009), delle imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare 2 del 2010), del ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (interpello n. 10/2012), del ricorso al contratto di solidarietà (interpello n. 10/2012), delle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 (circolare n. 22 del 24 settembre 2014).

 

Partendo dal carattere non tassativo della previsione normativa, con riferimento alle imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria (anche per Covid-19), il Ministero ricorda che già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all'obbligo. “Non sarebbe, quindi, giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali.

 

Pertanto, conclude il Ministero, “la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma”.

 

Come già previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999, non trattandosi di ipotesi di sospensione al livello nazionale, “l’obbligo di avviamento è sospeso per tutta la durata degli interventi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. La sospensione dell’obbligo di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha originata con conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti”.

 

 

Conclusioni

 

Alleghiamo il parere del Ministero, sul presupposto che, ovviamente, esso non può non aver portata analoga su tutto il territorio nazionale ed in attesa degli sviluppi inerenti alla richiesta di Confindustria, più generale, di confermare lo strumento della sospensione generalizzata dell’obbligo fino al termine dello stato di emergenza, confermando sostanzialmente la misura a suo tempo disposta dal DL n. 18/2020.

 

Ovviamente, in vista della scadenza del 31 gennaio 2021, prevista dall’art. 9 della legge n. 68/1999 (invio del prospetto informativo), occorrerà evidenziare – secondo le istruzioni che normalmente vengono emanate dal Ministero o, comunque, nelle annotazioni i riferimenti della comunicazione inviata ai Sevizi territorialmente competenti – art. 4, DPR n. 333/200 - riguardo la sospensione degli obblighi per fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Covid-19 a motivazione di eventuali scoperture degli obblighi.

 

 

All.to.

 

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