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News - 10/12/2020

Lavoro-Previdenza: INPS - Circolare n. 139 del 7 dicembre 2020. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cig per Covid 19

Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’Inps commenta, con rilevante ritardo, le novità apportate dai decreti-legge n. 137/2020 (art. 12) , n. 149/2020 (art. 12) e n. 157/2020 (art. 13).

 

Con la Nota che segue Confindustria ha voluto evidenziare i punti più rilevanti della circolare.

 

In tema di provvedimenti sulla CIG si ricorda, in estrema sintesi, che:

  • il DL 137/2020 concede ulteriori 6 settimane di CIG Covid19, che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021;
  • il DL 149/2020 proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti che si collocano tra il 1° ed il 30 settembre collegati all'emergenza Covid-19 previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (originariamente identificati nel termine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa) ed abroga il comma 7 dell’art. 12 del DL 137/2020. Inoltre, estende la CIGO Covid19 prevista dal DL n 137 ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2020 (9 novembre 2020);
  • il DL 157/2020 estende anche la CIGO Covid19 del DL n. 104/2020 ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

 

Nel rinviare alla lettura della circolare, si evidenziano i principali elementi.

 

La nuova prestazione.

Il DL prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

 

Il coordinamento con il DL 104/2020.

I datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti nella disciplina del dl 104/2020 potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni previste dal DL 104/2020 anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

 

Tre esempi:

 

Azienda che ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020.

Potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Azienda cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020

Potrà richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto - legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021

Azienda che ha già richiesto - con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 - le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto.

Sulla base del decreto-legge n. 137/2020, i periodi collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020, per cui l’azienda potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

 

Con riferimento alla prima ipotesi, si evidenzia che finora le Sedi Inps stanno, invece, richiedendo il versamento del contributo e Confindustria è ripetutamente intervenuta per porre fine a tale impropria richiesta. L’uscita della circolare in commento dovrebbe aver posto fine a tale prassi scorretta.

 

Imprese destinatarie delle 6 settimane. Si tratta di due categorie di datori di lavoro:

  • datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso: la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 e sarà possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Inps alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020

 

  • datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive (questi datori di lavoro possono accedere ai trattamenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione).

 

Da sottolineare che, comunque, sia in caso di ricorso all’intero periodo (precedenti 18 settimane più le nuove 6) sia che si scomputino le nuove 6 dalle ultime 9, le aziende restano scoperte per il periodo 28 - 31 dicembre.

 

Contributo addizionale.

La circolare conferma (v. anche circolare Inps n. 115/2020) l’obbligo del versamento del contributo addizionale (calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) a seconda dell’andamento del fatturato aziendale, anche per i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO Covid 19, cassa integrazione guadagni in deroga e assegno ordinario per le 6 settimane.

 

Si riepilogano le condizioni per il pagamento del contributo addizionale.

 

per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%

9%

per le imprese che, dal raffronto operato tra primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato

18%

Per le imprese che sono andate incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20%

nessun contributo

Per le imprese che hanno avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019

nessun contributo

Per le imprese appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

nessun contributo

Imprese appartenenti ai settori per i quali è disposta la chiusura o limitazione delle attività' economiche e produttive, per periodi che decorrono dal 16 novembre 2020

nessun contributo

 

Lavoratori destinatari del periodo di sospensione delle 6 settimane e integrazione dei nominativi relativi ai lavoratori risultanti dipendenti alla data del 9 novembre 2020.

La circolare riepiloga i criteri per individuare i lavoratori destinatari delle nuove 6 settimane di CIG Covid19 (ordinaria, deroga e assegno ordinario). In particolare, evidenzia che la prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 149/2020). Agli stessi lavoratori che risultino dipendenti a quella stessa data è estesa anche la prestazione prevista dal DL 104/2020 (in base all’art. 13 del DL 157/2020).

 

La circolare si sofferma anche sui termini decadenziali previsti per le domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale, ricordando il termine decadenziale generale indicato dall’art. 1, comma 5 del DL n. 104/2020 (fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa) e sottolineando la possibilità di integrazione con i nominativi dei lavoratori che risultino dipendenti alla data del 9 novembre 2020 per le sole domande già presentate e relative ai periodi del decreto-legge n. 104/2020.

 

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per le 6 settimane.

La circolare conferma quanto anticipato nel messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020 in merito alla corretta interpretazione del termine decadenziale previsto per le domande relative alle 6 settimane di trattamento di integrazione salariale, che è da riferirsi al 31 dicembre 2020 in luogo di quello ordinario (mese successivo a quello di inizio della sospensione).

La circolare ribadisce che detto termine si sarebbe collocato alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve la specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si conferma che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

 

La circolare ricorda, poi, che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata riferito a più mesi, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

 

L’Inps affronta, poi, altri aspetti, per i quali non risultano particolari modifiche (Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020, Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria, Domande di assegno ordinario del (FIS), Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, Trattamenti di CIGD, Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale) o relativi ad aspetti ormai superati temporalmente (Differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

 

 

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