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News - 01/07/2021

Garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE

Autorizzazione della Commissione europea per i regimi di aiuto relativi alle garanzie

Il 29 giugno la Commissione europea ha autorizzato i regimi di aiuto relativi alle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. DL Sostegni Bis).

 

In particolare, con la predetta decisione:

  • è stata autorizzata la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure previste dall’art. 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis, e dall’art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (cd. DL Liquidità).
  • è stata autorizzata la possibilità per le imprese di richiedere alle banche l’allungamento fino a un massimo di 8 anni della durata dei finanziamenti in essere già garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE, ferme restando le percentuali di copertura originariamente previste. L’estensione della durata a 10 anni, attualmente prevista dal DL Sostegni Bis, è stata ritenuta dalla Commissione incompatibile con il Temporary Framework sugli aiuti di Stato (TF). Confindustria sta lavorando affinché tale limite sia innalzato in occasione delle prossime modifiche che saranno apportate al TF.
  • è previsto anche che i nuovi finanziamenti, concessi successivamente al 1° luglio 2021, per usufruire del regime di aiuto previsto dal TF ed essere quindi coperti dalle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI e di SACE, potranno avere una durata massima di 8 anni. Si ricorda che, in base a quanto previsto dal DL Sostegni Bis, la copertura del Fondo relativa a tali finanziamenti sarà pari all’80% (non più al 90%), mentre restano ferme le coperture originariamente previste per la Garanzia di SACE.
  • a seguito delle modifiche sopra esposte, sono stati previsti nuovi premi di garanzia per le nuove garanzie che saranno concesse a partire dal 1° luglio ai sensi del Punto 3.2 del TF e per gli allungamenti di durata delle garanzie già concesse. In proposito, si ricorda che la garanzia del Fondo resta gratuita e i premi sono esclusivamente teorici e inquadrabili nell’ambito degli aiuti concessi ai sensi del Punto 3.1 del TF, mentre per la garanzia di SACE il premio non costituisce aiuto e deve essere corrisposto dall’impresa beneficiaria.

Si segnala infine che, a seguito della decisione della Commissione:

  • il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato una nuova Circolare, la n.6 del 2021 (disponibile al seguente link https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/06/20210630_Circolare-N.6-2021_Ulteriori-Misure-DL-Sostegni-bis.pdf), che riassume i contenuti della decisione della Commissione relativa alle modifiche dell’operatività dello stesso Fondo e riporta le tabelle contenenti i nuovi premi teorici di garanzia. La predetta circolare sottolinea anche che l’estensione della durata massima a 8 anni è prevista altresì per le misure previste dall’art. 13, comma 1, lettere d), e) e n) del DL Liquidità (relative alle coperture sulle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo da parte dei Confidi e alle rinegoziazioni dei finanziamenti in essere con apporto di nuova finanza), che non erano state modificate dal Dl Sostegni Bis e per le quali le percentuali di copertura restano invariate;
  • SACE sta predisponendo un aggiornamento delle condizioni relative a Garanzia Italia che pubblicherà a giorni sul proprio sito.

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