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News - 22/01/2025

Assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi

Sintesi del provvedimento in attesa della pubblicazione del Decreto MEF-MIMIT

La Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare (entro il 31 dicembre 2024) una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

 

Il Decreto Milleproroghe ha previsto una proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo al 1° aprile 2025.

 

Si è ora in attesa della pubblicazione del Decreto MEF-MIMIT, sulla quale i Ministeri competenti stanno apportando le modifiche finali conseguenti al parere emesso dal Consiglio di Stato, che contiene modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. 

Di seguito una sintesi: 

  • L’obbligo di assicurazione riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle che hanno sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, escluse le imprese agricole
  • Per le imprese inadempienti, si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali
  • Al fine di dare concretezza a tale sanzione per le imprese, e di conseguenza assicurare l’effetto di mutualità dell’obbligo anche per contenere i premi delle polizze assicurative, lo schema di Decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre e ora sottoposto al parere del Parlamento, prevede che alle imprese che non adempiano all’obbligo sarà sempre precluso l’accesso alle agevolazioni pubbliche.

 

L’applicazione dell’obbligo a contrarre è circoscritta alle compagnie, italiane ed estere, già abilitate in Italia all’esercizio del Ramo danni n. 8 “Incendi ed elementi naturali” e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall’IVASS.

 

In particolare, tale Ramo assicurativo riguarda i danni causati da incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, energia nucleare e cedimento del terreno, subiti da beni diversi da veicoli terrestri automotori e non automotori, ferroviari, aerei, fluviali, lacustri, marittimi, e dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. Vi rientrano, quindi, i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

 

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità. In caso di inadempimento dell’obbligo a contrarre, è prevista una sanzione per le compagnie compresa tra 100mila e 500mila euro.

 

Sono coperti dalle polizze i danni derivanti da 

  • alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
  • sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

 

Dalla copertura sono, invece, esclusi i danni:

  • a beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni richieste;
  • conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofali;
  • conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
  • relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

 

Il premio delle polizze è determinato dalle compagnie di assicurazione in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche a disposizione, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano conto dell’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

 

Nella determinazione del premio, le compagnie dovranno anche tenere conto delle misure adottate dalle imprese, anche per il tramite delle organizzazioni collettive a cui aderiscono, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura. Inoltre, è previsto che i premi dovranno essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, con l’obiettivo di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità della compagnia di assicurazione.

 

L’entità del danno indennizzabile è modulata in base all’ammontare della somma complessivamente assicurata dall’impresa, tenuto conto di tutte le singole ubicazioni:

  • per importi assicurati fino a 30 milioni di euro, le polizze possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile;
  • per importi assicurati superiori a 30 milioni di euro, o per le grandi imprese (ossia quelle che alla data di chiusura del bilancio presentino congiuntamente un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Si segnala che, nel testo finale del Decreto, tale previsione potrà essere soggetta a modifiche sulla base delle osservazioni pervenute dal Consiglio di Stato.

 

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, devono rispettare i seguenti principi:

  • fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata. In caso di contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni, è possibile una maggiore flessibilità, con l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura;
  • per la fascia compresa tra 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata o per le grandi imprese (come in precedenza definite), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Inoltre, è previsto che per i terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato. Tale tipologia di copertura prevede l’impegno della compagnia di assicurazione, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati. 

 

Al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, è prevista la concessione da parte di SACE, a beneficio degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, di una copertura a condizioni di mercato fino al 50% degli indennizzi che gli stessi saranno tenuti a riconoscere a fronte del verificarsi dei sinistri. Per tale garanzia sono stanziati 5 miliardi di euro; somma che sarà alimentata con le risorse versate periodicamente dalle compagnie di assicurazione alla SACE per le coperture assicurative. 

 

L’obbligo a contrarre per le compagnie non è incondizionato, ma parametrato all’effettiva capacità assuntiva e ai relativi requisiti di solvibilità. In proposito, le compagnie (a livello singolo o di gruppo) definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti a copertura di eventi catastrofali e calamitosi, la propensione al rischio in coerenza con il proprio fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio. 

 

Le compagnie avranno 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto per adeguare i testi di polizza.

È inoltre previsto che per le polizze già in essere alla data di pubblicazione del Decreto l’adeguamento alle relative previsioni decorrerà a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse polizze. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi catastrofali e calamitosi prima dell’entrata in vigore dell’obbligo, le compagnie sono tenute a verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, per proseguire la sottoscrizione di nuove polizze.

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Anna Laura Pompozzi




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