La Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare (entro il 31 dicembre 2024) una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Il Decreto Milleproroghe ha previsto una proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo al 1° aprile 2025.
Si è ora in attesa della pubblicazione del Decreto MEF-MIMIT, sulla quale i Ministeri competenti stanno apportando le modifiche finali conseguenti al parere emesso dal Consiglio di Stato, che contiene modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
Di seguito una sintesi:
L’applicazione dell’obbligo a contrarre è circoscritta alle compagnie, italiane ed estere, già abilitate in Italia all’esercizio del Ramo danni n. 8 “Incendi ed elementi naturali” e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall’IVASS.
In particolare, tale Ramo assicurativo riguarda i danni causati da incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, energia nucleare e cedimento del terreno, subiti da beni diversi da veicoli terrestri automotori e non automotori, ferroviari, aerei, fluviali, lacustri, marittimi, e dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. Vi rientrano, quindi, i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità. In caso di inadempimento dell’obbligo a contrarre, è prevista una sanzione per le compagnie compresa tra 100mila e 500mila euro.
Sono coperti dalle polizze i danni derivanti da
Dalla copertura sono, invece, esclusi i danni:
Il premio delle polizze è determinato dalle compagnie di assicurazione in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche a disposizione, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano conto dell’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Nella determinazione del premio, le compagnie dovranno anche tenere conto delle misure adottate dalle imprese, anche per il tramite delle organizzazioni collettive a cui aderiscono, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura. Inoltre, è previsto che i premi dovranno essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, con l’obiettivo di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità della compagnia di assicurazione.
L’entità del danno indennizzabile è modulata in base all’ammontare della somma complessivamente assicurata dall’impresa, tenuto conto di tutte le singole ubicazioni:
Si segnala che, nel testo finale del Decreto, tale previsione potrà essere soggetta a modifiche sulla base delle osservazioni pervenute dal Consiglio di Stato.
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, devono rispettare i seguenti principi:
Al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, è prevista la concessione da parte di SACE, a beneficio degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, di una copertura a condizioni di mercato fino al 50% degli indennizzi che gli stessi saranno tenuti a riconoscere a fronte del verificarsi dei sinistri. Per tale garanzia sono stanziati 5 miliardi di euro; somma che sarà alimentata con le risorse versate periodicamente dalle compagnie di assicurazione alla SACE per le coperture assicurative.
L’obbligo a contrarre per le compagnie non è incondizionato, ma parametrato all’effettiva capacità assuntiva e ai relativi requisiti di solvibilità. In proposito, le compagnie (a livello singolo o di gruppo) definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti a copertura di eventi catastrofali e calamitosi, la propensione al rischio in coerenza con il proprio fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.
Le compagnie avranno 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto per adeguare i testi di polizza.
È inoltre previsto che per le polizze già in essere alla data di pubblicazione del Decreto l’adeguamento alle relative previsioni decorrerà a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse polizze. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi catastrofali e calamitosi prima dell’entrata in vigore dell’obbligo, le compagnie sono tenute a verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, per proseguire la sottoscrizione di nuove polizze.