Il 31 dicembre 2011 scade la deroga prevista dalla direttiva di recepimento di Basilea 2, che consentiva agli Stati Membri di fissare un termine superiore a 90 giorni per la segnalazione degli sconfinamenti.
Più in dettaglio, la direttiva comunitaria 2006/48/CE (cosiddetta CRD2, Capital Requirements Directive) ha stabilito che la segnalazione degli sconfinamenti debba essere effettuata dopo 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.
La direttiva però ha anche previsto la possibilità di derogare, entro determinati limiti, alla regola generale. In particolare, gli Stati Membri potevano:
- derogare temporaneamente alla regola generale dei 90 giorni, innalzando il termine fino a un massimo di 180 giorni e non oltre il 31 dicembre 2011;
- derogare permanentemente alla regola dei 90 giorni – e quindi di innalzare definitivamente il termine per la segnalazione a 180 giorni – ma solo per le banche che dispongono di sistemi di rating interni (Internal Rating Based) e limitatamente ai portafogli retail.
L’Italia si è avvalsa di entrambe le possibilità.
Il termine per la deroga temporanea è in scadenza e dal 1° gennaio 2012, allineandoci a quanto già avviene negli altri sistemi bancari europei, le banche dovranno classificare come insolvenze i ritardi di pagamento superiori a 90 giorni.
La segnalazione di sconfinamento comporta per l’impresa la segnalazione in Centrale Rischi e per la banca la classificazione del credito come sofferenza con conseguente aumento dell’accantonamento di capitale.
È invece ancora in vigore la deroga permanente anche se nella proposta di direttiva di recepimento di Basilea 3 (CRD 4) è stata proposta l’abrogazione di tale deroga, riportando a 90 giorni anche il termine per la segnalazione degli sconfinamenti relativi ai portafogli retail da parte delle banche che utilizzano sistemi di rating interni.