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News - 23/01/2013

Interessi di mora. Saggio primo semestre 2013

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013) il Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002).

Per il semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 il tasso di riferimento – ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali – per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo 0,75%, in diminuzione dello 0,25% rispetto al semestre precedente. Si ricorda che il tasso BCE deve essere comunicato dal MEF con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ogni semestre solare.
Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, è necessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0,75% una maggiorazione fissa.
Al riguardo, si sottolinea che per le transazioni (contratti comunque denominati) concluse a partire dal 1° gennaio 2013 tale maggiorazione è stata aumentata da 7 a 8 punti percentuali, a seguito delle modifiche apportate al d. lgs. n. 231/2002 dal decreto legislativo n. 192/2012 (di recepimento della direttiva “Late Payments” n. 2011/7/UE). Pertanto, in caso di ritardo di pagamento, a tali transazioni si applica un tasso di interesse legale di mora pari all'8,75%.
Inoltre, si evidenzia che le nuove regole, facendo salva la facoltà nelle transazioni commerciali tra imprese di concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore, stabiliscono che è considerata iniqua, e quindi nulla, la clausola che escluda l’applicazione degli interessi di mora (nuovo articolo 7, comma 3 del d. lgs. n. 231/2002).
La suddetta facoltà di concordare un tasso diverso da quello legale non è stata invece prevista dal d. lgs. n. 192/2012 per le transazioni commerciali in cui il debitore è una PA. Pertanto, ai ritardi collegati a tali transazioni, ove concluse a partire dal 1° gennaio 2013, si applicherà su base giornaliera il tasso degli interessi legali di mora, come precedentemente calcolato.
Gli interessi legali di mora decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Per indicazioni sui nuovi termini di pagamento nei rapporti tra imprese e tra PA e imprese, si rinvia alla comunicazione del 20 novembre .
Di seguito, si riepilogano i tassi di riferimento fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi.

Semestre di riferimento
Tasso di interesse BCE
Secondo semestre 2002
3,35%
Primo semestre 2003
2,85%
Secondo semestre 2003
2,10%
Primo semestre 2004
2,02%
Secondo semestre 2004
2,01%
Primo semestre 2005
2,09%
Secondo semestre 2005
2,05%
Primo semestre 2006
2,25%
Secondo semestre 2006
2,83%
Primo semestre 2007
3,58%
Secondo semestre 2007
4,07%
Primo semestre 2008
4,20%
Secondo semestre 2008
4,10%
Primo semestre 2009
2,50%
Secondo semestre 2009
1%
Primo semestre 2010
1%
Secondo semestre 2010
1%
Primo semestre 2011
1%
Secondo semestre 2011
1,25%
Primo semestre 2012
1%
Secondo semestre 2012
1%
Primo semestre 2013
0,75%

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