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News - 12/09/2013

DL Fare - Disposizioni in materia di credito

Il Decreto contiene alcune disposizioni in materia di credito e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - cosiddetto decreto del Fare - convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 in vigore dal 21 agosto 2013, contiene alcune disposizioni in materia di credito e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In particolare, il decreto interviene sul Fondo di Garanzia per le PMI modificandone significativamente, ed in larga parte in linea con le proposte di Confindustria, le modalità di intervento (articolo 1). Nello specifico, è previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano adottate disposizioni volte a:
 
aggiornare, tenuto conto del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, i criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
 
innalzare all’80%, sull'intero territorio nazionale, la copertura della garanzia diretta concessa dal Fondo con riferimento alle operazioni finanziarie:
  • di durata non inferiore a 36 mesi;
  • di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni;
  • in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del DL 83/2012;
  • a favore di PMI del settore dell’autotrasporto merci per conto terzi che beneficiano di un’apposita sezione speciale del Fondo;
 
semplificare procedure e modalità di accesso al Fondo anche attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;
 
assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
 
limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che l’esecutività di tali operazioni non sia condizionate, all'acquisizione della garanzia del Fondo.
 
Il DL ha inoltre ridotto, con effetto immediato, dall'80% al 50% la quota delle risorse del Fondo riservata alle operazioni fino a 500mila euro. Le riduzione di tale riserva era essenziale, vista la capienza della stessa, per non bloccare l’incremento dell’importo massimo garantito dal Fondo fino a 2,5 milioni di euro.
E' tuttavia un peccato che non sia stata colta l'occasione del decreto per abolirla integralmente: il testo iniziale del provvedimento prevedeva l'eliminazione, ma durante l'iter di conversione la riserva è stata reintrodotta ancorché ridimensionata.
 
E' stata inoltre soppressa una disposizione dell’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che prevedeva la possibilità per il Fondo di concedere garanzie di portafoglio anche alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di CDP. Si trattava di una disposizione che non era stata attuata.
 
Nell’iter di conversione in legge del decreto è stata eliminata una disposizione contenuta nel testo iniziale del decreto stesso che aboliva una riserva di risorse a favore dei confidi. La riserva è dunque ancora in essere. Si segnala tuttavia che si tratta di una riserva del 30% riferita a uno stanziamento specifico di 450 milioni previsto dal DL 185/2008. Stanziamento che è finito nel fondo generale che ammonta a circa 2.7 miliardi e che può considerarsi già interamente utilizzato.
 
Si segnala infine che il decreto ha previsto, rinviando l’attuazione ad appositi provvedimenti attuativi:
 
la definizione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese e cooperative sociali di cui al D.lgs 155/2006 e alla L. 381/1991;
 
l’estensione degli interventi del Fondo a favore dei professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MISE. Tali interventi non potranno assorbire più del 5% delle risorse del Fondo;
 
la possibilità per enti, associazioni, società o singoli cittadini di incrementare la dotazione del Fondo ai fini della concessione di garanzie alla micro imprenditorialità come definita dall’articolo 39, comma 7-bis, del DL Salva Italia.
 
Il decreto contiene, inoltre, una disposizione volta a rilanciare gli investimenti (articolo 2). In particolare, si prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e destinati a uso produttivo nonché per investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
I finanziamenti saranno concessi, entro il 2016, dalle banche e dagli intermediari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing (purché garantiti da banche) aderenti a una convenzione tra MEF, ABI e CDP, attraverso provvista erogata da CDP a valere su un plafond di 2,5 miliardi, incrementabile fino a 5.
Si tratta di finanziamenti di durata fino a 5 anni, di importo massimo per impresa pari a 2 milioni (anche frazionato) e che possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.
Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti il MISE concederà un contributo agli interessi, erogato in più quote, nella misura massima e con le modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del MISE di concerto con il MEF.
La norma prevede inoltre che i finanziamenti potranno essere garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI nella misura massima dell’80% del loro ammontare e secondo modalità semplificate e con priorità di accesso che verranno definite con decreto del MISE, di concerto con il MEF.
 
Infine, il decreto interviene sulla disciplina della mediazione civile e commerciale, innanzitutto ripristinando l’obbligo di esperire, prima di agire in giudizio, il tentativo di risoluzione stragiudiziale in caso di controversie riferite a specifici ambiti, tra cui i contratti assicurativi, bancari e finanziari (articolo 84, comma 1, lettera b).
In proposito, si ricorda che tale obbligo era venuto meno a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato incostituzionali le disposizioni che lo prescrivevano (n. 272 del 24 ottobre 2012).
Inoltre, la norma in questione introduce un nuovo obbligo, ossia che il cliente debba essere assistito dall’avvocato nel procedimento di risoluzione stragiudiziale della controversia. Al riguardo, nella disposizione si fa riferimento, oltre che alla mediazione “ordinaria” di cui al d. lgs. n. 28/2010 e alla conciliazione presso la Consob, anche ai ricorsi presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
Sul punto, sono in corso approfondimenti anche con Banca d’Italia al fine di verificare se l’assistenza legale obbligatoria debba effettivamente applicarsi anche ai suddetti procedimenti ABF. Degli esiti di tale verifica verrà data tempestiva comunicazione.
La norma, che ha efficacia limitata a quattro anni dalla sua entrata in vigore, si applica a partire dal 20 settembre 2013.
 

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