Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 14/04/2022

Legge 5 aprile n 28 - recepito il DL n. 16 del 2022, inserite misure preventive per la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, sostegno ad operazioni di patrimonializzazione ed altre misure

Conversione in legge DL 25 febbraio 2022 n. 14

E'stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 87 del 13-4-2022  la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. 

La legge reca in primo luogo disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza.

Nello specifico l'articolo 1 dispone la partecipazione fino al 30 settembre 2022, di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2022 la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza; c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence); d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (articolo 1).

Il decreto legge inoltre:

  • prevede la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, a titolo gratuito non letali di protezione (articolo 2);
  • dispone, in deroga alla legislazione vigente e previo atto di indirizzo delle Camere, la possibilità di cessione da parte del Ministero della difesa, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2022 (2-bis);
  • autorizza la vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina (2-ter);
  • la semplificazione, fino al 31 dicembre 2022, delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina, ad esclusione delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 3);
  • il potenziamento per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero (articolo 4);
  • il potenziamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 5);
  • reca disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per l'aumento della disponibilità di gas; la riduzione programmata dei consumi di gas; consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023 (articolo 5 -bis);
  • stabilisce condizioni agevolate di accesso al "Fondo Legge n. 394/1981" per le domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che - negli ultimi tre bilanci depositati - hanno realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia (articolo 5 -ter);
  • reca misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto (articolo 5-quater);
  • prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca. Le risorse del fondo possono essere utilizzate, per le richiamate iniziative, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge  n. 234 del 2021 (ovvero profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina), nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea (articolo 5-quinquies).

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 7 dispone in merito alla sua entrata in vigore.

Legge n. 28 del 5 aprile 2022

 

Per informazioni
Tel. 0684499511
daniela.quaranta@un-industria.it
×

Daniela Quaranta Leoni




Roma

Telefono: 0684499511
Mail: daniela.quaranta@un-industria.it

Temi: economia,centro studi,sviluppo economico,statistiche,università,ricerca,trasferimento tecnologico,


Tel. 0684499334
chiara.antonelli@un-industria.it
×

Chiara Antonelli




Roma

Telefono: 0684499334
Mail: chiara.antonelli@un-industria.it

Temi: legalità,legislativo,sanità,salute,enti locali,confindustria,


Tel. 0684499292
adelaide.iones@un-industria.it
×

Adelaide Iones




Roma

Telefono: 0684499292
Mail: adelaide.iones@un-industria.it

Temi: legalità,legislativo,Enti locali,Confindustria,


Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index