Prosegue l'aggiornamento sulle semplificazioni introdotte dal Decreto "del fare" con l'illustrazione delle misure in materia edilizia
Facendo seguito alla precedente Circolare in tema di DURC, prosegue l'aggiornamento sulle semplificazioni introdotte dal Decreto "del fare" (DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013) con l'illustrazione delle misure in materia edilizia.
Infatti, l’art. 30 del Decreto “del fare” contiene numerosi interventi volti a facilitare l’acquisizione dei titoli edilizi e a favorire il rilancio di un settore economico fortemente colpito dalla crisi.
Le nuove norme, in vigore dal 21 agosto 2013, recepiscono diverse proposte del Sistema Confindustria. Di seguito, l’illustrazione delle semplificazioni introdotte dal Decreto.
Il DL interviene sulla disciplina degli interventi edilizi che alterano la sagoma (forma) delle costruzioni, includendoli tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, che sono realizzabili con SCIA (art. 30, co. 1, lett. a e lett. c). In particolare, il Decreto prevede che costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di edifici aventi volume identico e sagoma differente rispetto a quelli abbattuti. Secondo la previgente disciplina, tali operazioni costituivano interventi di nuova costruzione e, pertanto, erano sottoposte al regime più oneroso del permesso di costruire ovvero della Super-DIA.
Le nuove previsioni riguardano solo gli interventi da realizzare sugli immobili non sottoposti a vincoli paesaggistico-culturali. Infatti, con riferimento a quelli soggetti a vincoli, il DL specifica che la demolizione e la ricostruzione ovvero il ripristino degli edifici crollati o demoliti continuano a costituire interventi di ristrutturazione edilizia solo nei casi in cui non ci sia alterazione della sagoma. Pertanto, la variazione della sagoma di edifici vincolati è da considerarsi quale interevento di nuova costruzione e, quindi, subordinato al permesso di costruire o alla Super-DIA.
Conseguentemente, sono realizzabili mediante SCIA anche le varianti al permesso di costruire che comportano modifiche alla sagoma degli edifici non sottoposti a vincoli paesaggistico-culturali. Al riguardo, il DL specifica che sono realizzabili tramite SCIA, le varianti ai permessi di costruire con non alterano la sagoma degli edifici soggetti a vincoli (art. 30, co. 1, lett. e).
Il Decreto specifica che le nuove misure di semplificazione non si applicano agli interventi di ristrutturazione edilizia e alle varianti ai permessi di costruire che comportino modifiche della sagoma, da eseguirsi nelle aree, situate all’interno delle zone territoriali omogenee A e/o di quelle equipollenti, che i Comuni dovranno individuare entro il 30 giugno 2014. Decorso tale termine, e in assenza di un intervento sostitutivo della Regione, le aree in cui operano le semplificazioni sono individuate da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all’individuazione delle predette aree, la SCIA per gli interventi edilizi che modificano la sagoma non potrà essere utilizzata all’interno delle zone omogenee A. In ogni caso, nelle aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti in cui sarà applicabile la SCIA, i lavori non possono iniziare prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA medesima (art. 30, co. 1, lett. f).
Il Decreto semplifica anche la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire:
- estendendo il regime del silenzio-assenso agli interventi edilizi da realizzarsi su immobili non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art. 30, co. 1, lett. d, n. 1);
- eliminando il meccanismo del silenzio-rifiuto per gli interventi edilizi da realizzarsi su immobili vincolati. Tuttavia, tale meccanismo continua a operare nel caso in cui una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento neghi un nulla osta, parere o altro atto richiesto, pertanto, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di permesso di costruire deve intendersi respinta. In questo caso, al fine di rafforzare le garanzie partecipative, il DL prevede che il responsabile del procedimento trasmetta al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 30, co. 1, lett. d, n. 2);
- eliminando l’obbligo di indire la conferenza di servizi, nei casi in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo, la cui tutela non compete all'amministrazione comunale (art. 30, co. 1, lett. d, n. 3).
Il Decreto interviene anche in tema di autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori (CIL), consentendo all’interessato di chiedere allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) gli atti di assenso connessi all’intervento edilizio oggetto della segnalazione ovvero della comunicazione (art. 30, co. 1, lett. f). In tal modo, vengono superate le criticità derivanti dalla disciplina del SUE, che consentiva a quest’ultimo di acquisire direttamente o tramite conferenza di servizi solamente gli atti di assenso collegati al permesso di costruire. Pertanto, in caso di SCIA o di CIL, l’interessato non dovrà più rivolgersi alle diverse amministrazioni coinvolte, ma potrà avvalersi del SUE, che provvederà a comunicargli l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso e a indire un’apposita conferenza di servizi, nel caso in cui non li abbia acquisiti entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
L’istanza di acquisizione degli atti di assenso può essere presentata prima ovvero contestualmente alla CIL o alla SCIA. In quest’ultimo caso, i lavori non possono avere inizio prima che il SUE abbia comunicato all’interessato l’acquisizione degli atti richiesti.
Si ricorda che per gli interventi di edilizia non residenziale l’istanza di acquisizione degli atti di assenso deve essere presentata al SUAP al quale, salva diversa disposizione dei Comuni, è attribuita la competenza in materia di edilizia produttiva (art. 4, co. 6 del DPR n. 160/2010; v. nostra Circolare 8 Febbraio 2013, n. 19595).
Il DL interviene altresì sulla disciplina dei certificati di agibilità (art. 30, co. 1, lett. g), riconoscendo la possibilità di ottenere la cd. agibilità parziale per:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché siano funzionalmente autonome, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Con riferimento al certificato di agibilità, il Decreto prevede anche che, in alternativa alla richiesta del certificato, l’interessato può trasmettere allo Sportello Unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un progettista abilitato, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, nonché la sua agibilità. La definizione delle modalità attuative di tale dichiarazione, nonché delle relative attività di controllo è demandata a specifiche leggi regionali (art. 30, co. 1, lett. h).
Infine, il Decreto:
- consente alle Regioni e alle Province autonome di derogare alle previsioni del DM n. 1444/1968, nonché di dettare disposizioni sugli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, sugli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, (art. 30, co. 1, lett. 0a);
- inserisce nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti e di cui sia possibile accertarne la preesistente consistenza (art. 30, co. 1, lett. a). Per effetto di tale previsione, i citati interventi sono realizzabili tramite SCIA e non sono più soggetti al permesso di costruire ovvero alla Super-DIA. Anche in questo caso, le semplificazioni non si applicano agli interventi da realizzarsi sugli immobili sottoposti a vincoli paesaggistico-culturali, per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire ovvero la presentazione della Super-Dia;
- elimina l’obbligo del tecnico abilitato, in caso di interventi di edilizia libera, di dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente (art. 30, co. 1, lett. b);
- proroga di 2 anni, previa comunicazione dell’interessato e salva diversa disciplina regionale, i termini di inizio e ultimazione dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi prima del 21 giugno 2013, purché gli stessi non siano decorsi al momento della comunicazione. La proroga si applica agli interventi autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione della Super-DIA o della SCIA. In ogni caso, tale proroga non è concessa nei casi in cui i titoli abilitativi risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati (art. 30, co. 3 e 4);
- proroga di 3 anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari stipulati entro il 31 dicembre 2012 (art. 30, co. 3-bis).