Informiamo che è entrato in vigore il 19 luglio 2014 il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (Cfr. News - 25/07/2014 – canali tematici “Ambiente e Energia” Direttiva europea sull'efficienza energetica - Decreto legislativo di attuazione).
Il testo, pubblicato sulle Gazzette Ufficiali n. 165 del 18 luglio 2014 e n. 170 del 24 luglio 2014, definisce un insieme di misure per migliorare l’efficienza energetica, in tutti i settori, utili al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020, ovvero una riduzione di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria.
Tra i contenuti del decreto, sono di seguito riportate le principali misure in materia di efficienza energetica in edilizia.
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale (art. 5)
A partire dal 2014 e fino al 2020, gli immobili della Pubblica Amministrazione centrale dovranno essere sottoposti a riqualificazione energetica nella misura minima del 3% all’anno della superficie coperta utile climatizzata. In alternativa, dovranno essere realizzati interventi che comportino un risparmio energetico cumulato per lo stesso periodo di almeno 0,04 Mtep.
Per tali interventi il decreto prevede stanziamenti di risorse fino a 380 milioni di euro per l’intero periodo 2014-2020, che potranno eventualmente essere integrati con le risorse derivanti dagli strumenti di incentivazionecomunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati.
Sono esclusi dal programma di interventi:
Al fine di elaborare il programma di riqualificazione, le Pubbliche Amministrazioni centrali predisporranno, entro il 30 settembre per il 2014 ed entro il 30 giugno per ciascuno degli anni successivi, proposte di intervento sugli immobili dalle stesse occupati, e le trasmetteranno, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico.
Le proposte saranno formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o faranno riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica.
Sulla base delle proposte pervenute, il Ministero dello sviluppo economico predisporrà il programma di interventi entro il 30 novembre di ogni anno.
Per la definizione del programma saranno applicati i seguenti criteri di individuazione:
Le modalità per l'esecuzione del programma verranno definite con decreto da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Fondo nazionale per l’efficienza energetica (art. 15)
E’ istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, di natura rotativa, destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCo, il ricorso a partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo, relativamente alle seguenti finalità:
Il Fondo sarà articolato in due sezioni destinate alla concessione di garanzie e all'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti.
Potranno avere accesso al Fondo anche gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra il 29 marzo 2011 e il 19 luglio 2014.
Le priorità, i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Priorità nell’accesso al Fondo sarà comunque attribuita agli interventi volti a:
Il Fondo sarà alimentato con circa 70 milioni di euro all’anno per il periodo 2014-2020, che saranno integrati con eventuali contributi volontari delle P.A., con le risorse derivanti dai fondi strutturali europei e con i proventi delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi (sanzioni previste all’articolo 16 del decreto in esame).
Deroghe per gli spessori di murature e solai e per le distanze minime tra gli edifici (art. 14)
I commi 6 e 7 dell’articolo 14 sostituiscono le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 115/2008, ai commi 1 e 2 dell’articolo 11, in merito agli extra-spessori e alle distanze minime permessi nel caso di nuove costruzioni con migliore prestazione energetica e nel caso di riqualificazioni energetiche di edifici esistenti.
Nel caso di edifici di nuova costruzione che presentano una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D. Lgs. n.192/2005 e s.m.i., non è considerato, nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per i solai intermedi.
Nel rispetto dei suddetti limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, e alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle distanze minime riportate dal codice civile.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs. n.192/2005 e s.m.i., è permesso derogare a quanto previsto dalle normative:
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.