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News - 26/03/2015

"Housing Sociale" DGR modifiche Regolamento regionale 18/2012 criteri e modalità definizione canone calmierato per edilizia sociale ai sensi art. 3 ter L.R. 21/09

Criteri e modalità per locazione a canone calmierato degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale modifiche regolamento per il "Social Housing" nota Ance Lazio-Urcel

Vi informiamo che la Giunta Regionale, con deliberazione del 17 marzo 2015, ha approvato le “Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21 e successive modifiche)”.
 
Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle modifiche del cosiddetto “piano casa” della legge regionale 21/2009 (in particolare dell’articolo 3 ter) introdotte dalla recente legge regionale 10/2014  (Cfr. News “Edile” del  13/01/2015; 11/11/2014; 17/01/2014).
 
L’elaborazione del provvedimento della Giunta Regionale ha particolarmente impegnato l’associazione  in confronto con le autorità politiche regionali e con le competenti strutture dell’Assessorato regionale.
 
Il provvedimento della Giunta Regionale è stato adottato definitivamente, recependo le indicazioni del prescritto parere della competente Commissione Consiliare.
 
In allegato si trasmette il testo del regolamento, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta Regionale.
 
Le principali modifiche riguardano:
-       una più chiara disciplina del vincolo quindicennale alla locazione, compreso il termine di decorrenza del vincolo. È stata anche eliminata la disposizione che imponeva l’alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo quindicennale “esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 3”;
-       ulteriori semplificazioni alla disciplina riguardante le procedure e i termini per l’individuazione dei conduttori;
-       il recepimento delle nuove disposizioni legislative della legge regionale 10/2014 per quanto riguarda i criteri per la determinazione del canone calmierato, determinato (oltre IVA di legge se dovuta e al netto degli oneri accessori) in euro 5 mq per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma capitale e in euro 4 mq per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio, nonché in euro 3 mq per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
-       alla scadenza del vincolo quindicennale alla locazione il prezzo di vendita degli alloggi non può essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà (il precedente regolamento prevedeva un ulteriore sconto obbligatorio del 40%);
-       è prevista la possibilità di vendere non solo il blocco, ma anche “in modo frazionato” i singoli alloggi a soggetti privati, restando in capo all’acquirente tutti gli obblighi fissati dalla regolamento per il periodo  quindicennale di vincolo alla locazione;
-       è prevista la possibilità, decorsi almeno sette anni dall’inizio della locazione, di vendere gli alloggi ai conduttori che ne facciano espressa richiesta, ad un prezzo non superiore al 70% delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà;
-       l’atto d’obbligo deve essere ora trasmesso al Comune prima del rilascio del permesso di costruire, ovvero entro 15 giorni dalla presentazione della D.I.A.;
-       in attuazione della nuova normativa vengono introdotte disposizioni sanzionatorie per quanto riguarda l’inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento;
-       nello schema di atto d’obbligo allegato al regolamento è contemplata, infine, la possibilità di delocalizzare la quota di superficie destinata alla locazione a canone calmierato nel medesimo territorio comunale.

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