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News - 07/10/2022

Energia - Nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati

Decreto del Ministro della Transizione Ecologica


Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

In particolare il decreto prevede che:

- il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno;

- il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.

Tale riduzione non si applica:

- edifici adibiti a luoghi di cura;

- scuole materne e asili nido;

- piscine;

-saune e assimilabili;

- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria;

- edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

I controlli relativi al rispetto del presente decreto sono eseguiti dall'autorità competente di cui al punto 3 dell’allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 74/2013 o dalle autorità definite dalla corrispondente legge regionale o delle province autonome, nel caso si sia usufruito della clausola di cedevolezza di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per altre informazioni: https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-mite-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-limiti-e-orari-i-riscaldamenti

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