Con la deliberazione 541/2022/R/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito l’attuale disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 (di seguito: D.M. 21 dicembre 2021).
Con tale provvedimento, l’Autorità ha, tra le altre cose, ritenuto opportuno istituzionalizzare una “sessione suppletiva”, la quale costituisce una misura di “flessibilità” per le imprese che, per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno successivo.
A tale fine ha stabilito che il Portale venga successivamente aperto entro il 28 febbraio di ciascun anno n per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile al medesimo anno e che, per le imprese che accedono alla sessione suppletiva, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorra dal 1° febbraio dell’anno n.
Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VAL ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dal D.M. 21 dicembre 2021.
Pertanto, la CSEA ha previsto l’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2023 – sessione suppletiva a far data da ieri 28 febbraio 2023 fino alle ore 23:59 del 30 marzo 2023 ( https://www.csea.it/settore-gas/circolari-settore-gas/circolare-n-11-2023-gas/). Decorso comunque tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2023, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Si sottolinea che ai sensi dell’art. 12 dell’allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas, per ciascuna annualità di competenza n, a partire dall’anno 2023, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2023 è stato fissato dall’ARERA pari a:
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.