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News - 15/07/2024

Conversione in legge D.L. 15 maggio 2024, n. 63 - Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale

Pubblicazione in G.U. della legge 12 luglio 2024 n.101. Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2024

Facendo seguito alla nostra news del 15/05/2024, Vi informiamo che nella G.U. n. 163 del 13 luglio 2024 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2024, n. 101: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale.

Di seguito, si espongono le novità:

In particolare, il nuovo articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.

L’articolo 2-ter modifica l’art. 7, comma 2 del D.L. 48/2023, rafforzando l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare. 

L’articolo 2-quater prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, avente le finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura. 

Sempre in tema di lotta al caporalato, segnaliamo di particolare interesse l’articolo 2-quinquies prevede, in primo luogo, l’istituzione, presso l’INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui devono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un’impresa agricola.

Per quanto concerne la limitazione degli impianti fotovoltaici a terra su suoli agricoli segnaliamo alcune modifiche apportate all’articolo 5.

Tale articolo limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;

- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

 - i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;

 - le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

 - le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

 Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

La limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Il nuovo comma 2-bis dell’art.5 disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma in questione prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non può essere inferiore a sei anni. Si stabilisce, inoltre che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione.

La disposizione prevede inoltre che, qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni.

Da ultimo, il comma in questione precisa che tale disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente (260.000 kWh), viene determinato nei modi ordinari.

Sempre in tema di energie rinnovabili il nuovo articolo 5-bis, contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.

Il comma 1 estende la portata applicativa della norma che prevede un regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. 

Il comma 2 reca disposizioni volte a chiarire la definizione, all’interno del D.M. 224/2023 di biometano autoconsumato.

Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2024

 

Si allega il Decreto legge coordinato con la legge di conversione.

 

 

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