Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al Decreto Direttoriale n.11/2024 che approva le regole operative del GSE per l’Energy Release, il provvedimento che stabilisce un prezzo calmierato dell’energia elettrica a supporto delle imprese energivore che realizzano nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Secondo il decreto, entro quindici giorni il Gestore dovrà pubblicare il bando per l'assegnazione e nei successivi sessanta giorni, i clienti finali energivori potranno manifestare il proprio interesse a partecipare (nel mese di novembre, quindi, il GSE dovrebbe aprire il portale per la manifestazione di interesse). Nel primo mese del 2025 è prevista la pubblicazione dei risultati, seguita dall’apertura del periodo per la stipula dei contratti, che dovranno essere conclusi entro febbraio. Il 30 marzo avverrà quindi il primo pagamento.
Le regole operative per l'accesso al meccanismo, inviate dal GSE al MASE il 24 ottobre scorso, disciplinano in particolare: la presentazione delle manifestazioni di interesse al bando, comprensive dei modelli per accedere alla misura; la procedura di assegnazione dell'energia elettrica in forma di anticipazione; il contratto di anticipazione e il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori; il contratto di restituzione e le garanzie richieste ai clienti finali energivori o ai terzi interessati per le fasi di anticipazione e restituzione dell'energia rinnovabile; le modalità di restituzione dell'energia elettrica anticipata o dei benefici fruiti in caso di recesso dal contratto di anticipazione; le modalità e i termini con cui il cliente finale energivoro può ridurre la quantità di energia elettrica anticipata e la conseguente rideterminazione della nuova capacità di generazione necessaria alla sua restituzione.
L’energia elettrica viene resa disponibile attraverso contratti per differenza a due vie, con l'impegno da parte del beneficiario a realizzare nuova capacità di generazione green entro 40 mesi dalla firma del contratto e a restituire l’energia anticipata nell’arco di 20 anni, al prezzo di anticipazione. La nuova capacità di generazione potrà essere realizzata tramite nuovi impianti o mediante il rinnovamento di strutture esistenti, con una potenza minima di 200 kW.
Il beneficiario può richiedere una proroga oltre i 40 mesi solo in caso di forza maggiore o di ritardi nei procedimenti amministrativi non imputabili a lui. In ogni caso, l’entrata in esercizio degli impianti non potrà avvenire oltre il 31 dicembre 2030.