Con l’adozione del Regolamento (UE) 2023/137 del 10 ottobre 2022, la Commissione Europea ha aggiornato la classificazione delle attività economiche introducendo la NACE Rev. 2.1, recepita in Italia come ATECO 2025. La nuova classificazione è entrata formalmente in vigore il 1° gennaio 2025 ed è diventata operativa dal 1° aprile 2025, per consentire alle amministrazioni di adeguare i propri sistemi.
L’aggiornamento dei codici ATECO ha reso necessario chiarire in che modo la riclassificazione influisca sui settori indicati nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01, redatta prima della revisione. Era infatti importante assicurare uniformità e certezza sia alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), che gestisce le agevolazioni per le imprese energivore, sia alle stesse imprese, tenute a indicare il proprio settore di attività prevalente nel portale dedicato, sulla base dei dati della dichiarazione IVA.
A tal fine, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito alla CSEA le indicazioni operative per recepire l’aggiornamento nell’ambito delle agevolazioni destinate alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas. In accordo con la Commissione Europea, è stato stabilito che l’eleggibilità dei settori ai fini delle agevolazioni debba rimanere invariata rispetto alla precedente classificazione NACE Rev. 2, per le attività già considerate ammissibili.
L’approccio da seguire è quindi di tipo sostanziale e non formale: la valutazione deve basarsi sulla descrizione effettiva dell’attività economica, piuttosto che sulla nuova denominazione del codice aggiornato. Per facilitare l’applicazione di questo principio, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza (Allegato A) tra i vecchi e i nuovi codici.
Le imprese che presentano domanda per accedere alle agevolazioni devono pertanto indicare, nella sezione dedicata del portale, il codice ATECO prevalente riportato nella dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024.
Ai seguenti link è possibile consultare le circolari pubblicate dalla CSEA: