A seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019, l’agenzia delle Entrate ha realizzato, mediante la risoluzione 17 gennaio 2019, n.6/E, il codice tributo “6897” definito come “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art.1, commi da 46 a 56, della legge n.205/2017 e art.1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018” con la finalità di permettere alle imprese di utilizzarlo in compensazione con il modello F24.
Come ricordiamo, la manovra finanziaria del precedente anno ha introdotto un credito d’imposta a beneficio delle aziende che sostengono spese in attività formative del personale nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Come stabilito dalla legge di bilancio 2018, vengono escluse dal beneficio quelle attività di formazione ordinarie e periodiche, utili al personale per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o ad altre normative obbligatorie in materia di formazione.
Attraverso l’articolo 1, commi 78 e seguenti, della legge 145/2018, è stato prorogato il beneficio del credito d’imposta formazione 4.0 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, inoltre, la legge di Bilancio 2019 ha previsto il finanziamento del credito d'imposta anche per l'anno 2020, sempre pari a 250 milioni di euro.
Le norme in esame, anche mantenendo la soglia massima riconosciuta a 300 mila euro, propongono una rimodulazione percentuale del beneficio in base alle dimensioni delle imprese. Per le piccole imprese il credito viene attribuito nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione; per le medie imprese il 40% e per le grandi il 30%. La legge di Bilancio 2018, al contrario, aveva previsto la percentuale del 40% per qualsiasi tipologia di impresa.
Al fine di identificare le imprese beneficiarie, il legislatore richiama l'allegato I del Reg. UE n. 651/2014 che fornisce le condizioni per la definizione di piccole, medie e grandi imprese (numero dipendenti, fatturato minimo ecc.).
Infine, per attivare il bonus l’azienda dovrà inserire il citato codice 6897 nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" mentre, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
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Fonte: Quotidiano del Lavoro de Il Sole24Ore