Pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo previsto dal decreto per il sostegno agli operatori del settore turistico-ricettivo.
La misura ha una dotazione di 22.000.000 annui, per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027.
Soggetto gestore per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative è Invitalia.
Beneficiari
Possono presentare la domanda i soggetti che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i costituita/e da strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
A tal fine sono ammesse le imprese di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegati.
Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12 del giorno 21 novembre 2025 e fino alle ore 17 del giorno 19 dicembre 2025.
Lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Le domande presentate che non trovano copertura finanziaria sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura.
Indicazioni sull’ammissibilità delle spese)
Ai fini della determinazione dell’agevolazione spettante sotto forma di contributo in conto esercizio, sono rilevanti, le spese da sostenere da parte dell’impresa proponente, per un periodo di almeno cinque anni e fino ad un massimo di dieci anni, per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i indicata/e nella domanda di agevolazione.
Ai fini dell’ammissibilità, tali spese sono costituite dai costi da sostenere dalla stessa impresa per i canoni di locazione strettamente riferiti ai posti letto destinati ai lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i cui gli alloggi sono asserviti.
In ogni caso, i contratti di locazione o gli altri titoli idonei oggetto di agevolazione devono avere durata coerente con quella del piano dei costi presentato nell’ambito della domanda di agevolazione.
Le spese oggetto di rendicontazione dovranno risultare:
a) pertinenti e imputabili al progetto agevolato, anche in relazione all’effettivo utilizzo dell’alloggio da parte dei lavoratori impiegati nel periodo di operatività dell’unità locale dell’impresa proponente cui è asservita l’unità immobiliare. Ai fini della verifica del rispetto del presente requisito rileva la documentazione probatoria attestante il periodo di impiego effettivo dei lavoratori da parte dell’impresa proponente, mediante l’utilizzo della contrattualistica di settore, nonché di quella comprovante il periodo di assegnazione degli alloggi ai medesimi lavoratori impiegati;
b) effettivamente sostenute dall’impresa proponente dopo la presentazione della domanda di agevolazione e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
c) sostenute, coerentemente con il piano dei costi presentato nell’ambito della domanda di agevolazione, nel periodo di ammissibilità delle spese individuato nel disciplinare di contributo;
d) tracciabili in quanto pagate attraverso strumenti bancari univocamente riconducibili all’impresa proponente;
e) contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese sostenute relative o imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per l’impresa.
Ulteriori specifiche sulle procedure di concessione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
L’attribuzione dei punteggi alle domande presentate nell’ambito dell’intervento, utili alla verifica del superamento della soglia minima di sufficienza, segue le modalità e i criteri di valutazione di cui all’articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto Fondo Turismo allegato.
Nell’ambito della pubblicazione dell’elenco dei progetti Invitalia procede, per i progetti risultati ammissibili che trovano copertura finanziaria a valere sulle complessive risorse stanziate per l’intervento, ad assegnare il contributo integralmente spettante alle imprese beneficiarie.