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News - 30/10/2013

Obbligo di immatricolazione carrelli che circolano su strada MIT circ. n. 26363 del 25 ottobre 2013 - Nota Ance

Chiarimenti MIT nuove procedure immatricolazione carrelli che circolano su strada non possono più godere "regime semplificato" ossia solo autorizzazione

Informiamo che il  Ministero delle Infrastrutture e trasporti, Direzione Generale per la motorizzazione, ha diramato nei giorni scorsi la Circolare n. 26363 del 25/10/2013, con  le istruzioni operative per dar seguito alle nuove regole per la circolazione su strada dei carrelli elevatori di cui all’articolo 58 comma 2 lett. C) del Codice della Strada.

Come precisato, infatti, dalla stesso Ministero con la precedente nota del 10/6/2013 n. 14906, il DM 28/12/1989 che disciplinava le modalità per la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori su strada deve ritenersi non più valido, per circolare, anche solo saltuariamente su strada, non possono più godere del regime “semplificato” ossia della sola autorizzazione. Non è quindi più ammessa la circolazione di tali mezzi, di norma destinati a operare prevalentemente all’interno di insediamenti produttivi o aree di cantiere, su strade pubbliche solo con l’ apposita autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione. Tali carrelli possono attualmente circolare su strada solo se immatricolati e targati.

Le imprese che hanno necessità di effettuare anche brevi spostamenti su strada pubblica dovranno adeguarsi a questa nuova disposizione fin da subito in quanto non è stato previsto finora un regime transitorio. Occorre prestare la massima attenzione a tale previsione sia per non incorrere nell’applicazione di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, sia per non rischiare di avere la necessaria copertura assicurativa.

Nella circolare del 25 ottobre sono riportate le modalità operative necessarie per dare seguito alle nuove modalità di circolazione. Peraltro, viene chiarito che la circolare si riferisce ai carrelli elevatori, trasportatori o trattori già dotati di un documento di autorizzazione nazionale alla circolazione (ai sensi del DM del 1989), anche scaduto, purché tale scadenza non sia antecedente al 31 dicembre 2007. Per i carrelli con scadenza entro dicembre 2007 non più rinnovati, si presume che essi non siano più utilizzati, ma, qualora dovessero essere impiegati, sono soggetti integralmente al Codice della Strada ed è necessaria una verifica di idoneità alla circolazione da parte di un CPA (Centro prova Autoveicoli) su richiesta del costruttore.

Riguardo ai carrelli muniti di autorizzazione alla circolazione, di cui al decreto ministeriale del 1989, la procedura per la regolarizzazione prevede la presentazione di un’istanza di collaudo in un unico esemplare da parte del proprietario del carrello al CPA (competente in base alla sede del proprietario), con allegata specifica documentazione. Successivamente, il CPA procede alla verifica della documentazione presentata e effettua verifiche e prove per procedere all’immatricolazione, seguendo la disciplina delle macchine operatrici.

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