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News - 09/07/2015

Trasporto merci pericolose su strada in vigore dal 1° luglio norme ADR 2015 (Accord Dangereuses Route) - Nota Ance

Nuove regole in vigore dal 1° luglio 2015 per trasporto merci pericolose ADR (strada) RID (ferrovia) ADN (vie navigabili) riguardano anche prodotti come benzina, gasolio alcuni particolari tipi di rifiuto

Dal 1° luglio per effetto di quanto previsto dal DM 16 gennaio 2015 (che ha recepito la Direttiva 2014/103/UE) i trasporti di merci pericolose su strada dovranno rispettare i contenuti della nuova edizione dell’ADR 2015. Per quanto di diretto interesse delle imprese edili si tratta, a titolo di esempio, di prodotti quali benzina, gasolio (utilizzati per il rifornimento delle macchine operatrici) gas in bombole ecc..
 
Le prescrizioni dell’ADR si applicano anche al trasporto di alcuni particolari tipi di rifiuto: oli esausti, batterie, manufatti in cemento-amianto, fanghi e terre da bonifica ecc..
 
Per maggiore semplicità si ricorda che:
 
In Europa il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall’Accordo ADR (acronimo di “Accord Dangereuses Route” ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”).
 
Le norme di riferimento sono contenute negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sulla costruzione e sull’equipaggiamento di trasporto).
 
Per il trasporto dei rifiuti in regime ADR occorrono: appositi imballaggi, etichettatura ed iscrizione dei colli, documentazione di trasporto (DDT e Istruzione scritta), mezzi di estinzione incendio, equipaggiamenti diversi, formazione del personale (c.d. patentino ADR).
 
L'ADR viene aggiornato al progresso tecnico con cadenza biennale: dal 1° gennaio di ogni anno dispari (ora 2015) è in vigore la nuova revisione ADR in forma transitoria fino al 30 giugno (lasciando facoltà di scegliere se rispettare la revisione precedente o quella nuova). Entra in vigore in forma definitiva dal 1° luglio dello stesso anno.
 
Le merci pericolose sono identificate attraverso la cosiddetta classificazione ONU (numero a quattro cifre).
 
Attenzione perché i criteri che determinano la pericolosità adottati dalla classificazione europea CER sono diversi da quelli previsti dall’ADR.
 
Le prescrizioni di diretto interesse per il settore edile sono contenute soprattutto nella parte 1 (disposizioni generali, definizioni, esenzioni), parte 2 (classificazione delle merci pericolose) parte 3 (lista delle merci pericolose: quantità limitate ed esenti).
 
Alcune materie ed oggetti possono avere una più specifica regolamentazione anche in apposite norme nazionali (es. esplosivi).
 
Per le sanzioni applicabili v. art. 168 del Codice della Strada.
 
Per quanto di immediato interesse del settore (es. combustibile per il rifornimento delle macchine operatrici in cantiere), premesso che nulla è stato cambiato rispetto ai quantitativi esenti e alle prescrizioni già note contenute nelle sezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4., le novità di maggior rilievo riguardano:
- il criterio di calcolo della quantità massima totale consentita di materie liquide di cui alla tabella 1.1.3.6.3: mentre finora si considerava la capacità nominale del recipiente, d’ora in avanti è determinante la quantità totale, espressa in litri, di merci pericolose contenute all’interno;
- al nuovo punto 1.1.3.10 viene introdotta l’esenzione per il trasporto delle lampade da illuminazione, purché non contengano materiale radioattivo o mercurio in quantità superiore a 1kg.
 
Rammentiamo  che il DECRETO 16 gennaio 2015, recante: “Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”, è stato pubblicato sulla G.U . Serie Generale n.78 del 3-4-2015, RECEPISCE LE VERSIONI 2015 DEI REGOLAMENTI PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE ADR (STRADA), RID (FERROVIA), ADN (VIE NAVIGABILI).  Con questo Decreto si stabilisce che dal 1 luglio 2015 i trasporti nazionali di merci pericolose per via terrestre dovranno essere effettuati rispettando le disposizioni contenute nelle edizioni 2015 di ADR, RID e ADN.
 
Per ultimo informiamo che sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , http://www.mit.gov.it/mit/site.php , è possibile consultare il seguente link : “Trasporto merci pericolose su strada e per ferrovia, on line ADR e RID 2013 in italiano".
 
Disponibili le traduzioni ufficiali in lingua italiana degli ultimi documenti, in vigore da gennaio 2013, che regolamentano a livello internazionale il settore.
 - Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR) 2013 – italiano http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3689
 - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) 2013 – italiano http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3690  

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