Il Covid19 rappresenta ancora una criticità per le persone fragili.
A fronte di una generale razionalizzazione delle misure di tutela (v. Ministero della salute, circolare n. 25613 dell’11 agosto 2023), la moderata ripresa del contagio e dei suoi effetti (v. ultimo bollettino statistico disponibile del Ministero della salute) impone ancora cautela nelle situazioni potenzialmente critiche e per le persone fragili.
Per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, il Ministero della salute ha disposto (v. circolare n. 27648 dell’8 settembre 2023) particolari cautele, confermando in alcuni casi il ricorso al test per SARS-CoV-2.
In via generale, nel perdurare della circolazione del virus e nell’approssimarsi della stagione invernale e della connessa epidemia influenzale, lo stesso Ministero, con la circolare n. 30088 del 27 settembre 2023, ha diffuso le indicazioni concernenti la vaccinazione, insistendo in modo particolare sulla tutela delle persone più fragili (per età o morbilità), per le quali viene raccomandata la vaccinazione di richiamo con il nuovo vaccino aggiornato contro il covid19 (la cui somministrazione è possibile anche in concomitanza con il vaccino antinfluenzale).
Sul piano lavoristico, per la tutela dei lavoratori fragili vanno ricordate le due misure ancora in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Con l’articolo 8, il provvedimento dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili rientranti nelle previsioni del DM 4 febbraio 2022.
L’originario termine del 31 marzo 2023 (inizialmente previsto dalla legge n. 197/2022, art. 1, comma 306) è stato prorogato prima al 30 settembre (con il DL 4 maggio 2023, n. 48, art. 28bis) e, quindi, al 31 dicembre 2023 con il decreto in commento.
La proroga riguarda il fatto che il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
La previsione, come noto, non ha portata generale ma è rivolta a tutelare esclusivamente i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 (previsto all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), ossia i lavoratori portatori di patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.
Infine, su indicazione di Confindustria, si ricorda che la medesima norma (art. 42, comma 3bis, del DL 4 maggio 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85) ha prorogato al 31 dicembre 2023, il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile - a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione - da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Con riserva di ulteriori comunicazioni in merito.