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News - 13/01/2011

Lavoro Normativa - Collegato lavoro - Prime sentenze in materia di somministrazione.

A seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 24 novembre, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. "collegato lavoro" – cfr nostra circolare del 24.11.2010), vi segnaliamo che alcuni Tribunali hanno iniziato ad applicare le nuove disposizioni al contenzioso in materia di somministrazione di lavoro.

In questa sede ci soffermiamo su due pronunce (in allegato) del Tribunale di Roma (I e III Sezione Lavoro), relative all’articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010 .
 
Come noto, tale disposizione prevede che: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 .
 
Con queste prime pronunce, il Tribunale di Roma ha ritenuto applicabile il limite all’indennità spettante al lavoratore contenuto nella disposizione anche ai contratti a tempo determinato stipulati nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro.
 
In sintesi, i giudici sembrano accogliere la tesi, già prospettata nella nostra circolare, di riferire le disposizioni in tema di contratto a termine anche alla fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato.
 
Da ultimo, segnaliamo che, per quanto a noi noto, anche altri giudici (Tribunale di Bergamo) si sono pronunziati in tal senso, anche se le motivazioni della decisione non sono ancora disponibili.
 
Vi invitiamo a segnalarci ogni altra pronuncia in materia, al fine di consentirne la più ampia diffusione.
 
 
Ubaldo Marvardi
Tel. 06/844.99.284
 

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