Il contemperamento tra la tutela della salute e sicurezza e l’attività sindacale merita una particolare attenzione. Con la circolare si intende quindi delineare le valutazioni che possono consentire di svolgere in sicurezza, in particolare, le assemblee, che sono espressione dell’esercizio dei diritti sindacali, nella evidente consapevolezza che anche le attività tutelate dal diritto sindacale non possano non mutuare le stesse logiche di cautela dovute alla epidemia e contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020.
Appare opportuno ricordare le limitazioni in tema di riunioni disposte dalle disposizioni vigenti.
Il recente DPCM del 24 ottobre 2020, ha esteso la sospensione, prima prevista per i convegni e i congressi, ad “altri eventi” (art. 1, comma 2, lett. o). La circolare del Ministero dell’interno del 27 ottobre ha evidenziato che “alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio” (ad esempio, le conferenze).
Quanto alle riunioni private, il DPCM ne raccomanda fortemente lo svolgimento a distanza, misura che intende “sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli”.
Il Protocollo del 14 marzo 2020, al punto 10, dispone che “non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali”.
Per quanto riguarda gli spazi comuni (eventualmente utilizzati per lo svolgimento dell’assemblea sindacale), la stesso protocollo prevede che “l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.”
Le attuali esperienze relative allo svolgimento delle assemblee sindacali vedono il ricorso a strumenti telematici (nel mondo della scuola) ovvero l’utilizzo di spazi esterni rispetto alle aziende (es. Protocollo tra Federmeccanica, Assistal e CGIL, CISL e UIL).
In secondo luogo, vanno rammentate le indicazioni in merito alle condizioni di potenziale contagio.
Sono considerati “contatti stretti” – con conseguente messa in quarantena (Rapporto ISS n. 53 del 2020):
Sul versante delle responsabilità, poi, si ricorda che solamente il rispetto del Protocollo costituisce piena attuazione degli obblighi di sicurezza riferibili all’art. 2087 del Codice civile (art. 29bis l. n. 40/2020).
Lo stesso Protocollo prevede che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Il DL 19/2020 prevede (art. 4) che “il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000”, con possibilità di sospensione dell’attività aziendale.
Sul versante assicurativo (art. 42 del DL n. 18/2020), il legislatore ha considerato l’infezione da coronavirus in occasione di lavoro come infortunio sul lavoro.
Obblighi e responsabilità presuppongono, in via generale, il potere/dovere di gestire e controllare il rischio.
Considerazioni
Lo Statuto dei lavoratori riconosce il diritto allo svolgimento delle assemblee (art. 20) in orario di lavoro o meno e sancisce l’obbligo, per il datore di lavoro e nelle ipotesi previste dalla norma, di mettere a disposizione dei locali aziendali (o nelle immediate vicinanze) (art. 27).
L’assemblea sindacale costituisce indubbiamente una ipotesi di riunione (l’art 20 inizia dicendo testualmente: “I lavoratori hanno diritto di riunirsi,…”) per la quale non possono non valere tutte le disposizioni cautelari, in particolare quelle previste dalle fonti normative o da quelle ad esse equiparate (come è il Protocollo).
Va evidenziato che il contemperamento tra diritti sindacali e tutela della salute va letto alla luce dell’ulteriore principio della responsabilità penale del datore di lavoro ed alla sua progressiva estensione quale garante della sicurezza dei lavoratori.
Ciò accade laddove le riunioni si svolgano all’interno del luogo di lavoro ed in orario di lavoro. Diversamente, nelle ipotesi di assemblee convocate al di fuori dei locali aziendali e dell’orario di lavoro, appare difficile configurare obblighi e responsabilità in tema di sicurezza da parte del datore di lavoro.
Limitandoci alla prima ipotesi, dunque, si ribadisce che l’elemento centrale della responsabilità del datore di lavoro è il potere/dovere di vigilanza sul corretto adempimento delle misure di sicurezza e che nello svolgimento dell’assemblea tale potere viene meno.
Tale aspetto incide necessariamente sulla limitazione della responsabilità del datore di lavoro relativamente al frangente temporale e spaziale nel quale si svolge l’assemblea.
All’Azienda non competono, infatti, né le modalità organizzative e di svolgimento delle assemblee sindacali né la verifica della loro puntuale applicazione.
Anche durante l’assemblea occorrerà in ogni caso rispettare i principi contenuti nel Protocollo del 14 marzo 2020.
È quindi opportuno delineare alcune raccomandazioni volte a orientare i comportamenti dei soggetti interessati per l’esercizio responsabile e in sicurezza dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle previsioni normative.
Va poi ricordato che delle riunioni deve essere data comunicazione al datore di lavoro: questo fa sì che anche per le riunioni da svolgersi all’esterno del luogo di lavoro e al di fuori dell’orario di lavoro, il datore di lavoro nutra la legittima aspettativa che siano rispettate le regole del Protocollo del 14 marzo 2020.
L’obiettivo di tali raccomandazioni, dunque, è quello di garantire l’esercizio di un fondamentale diritto di riunione dei lavoratori ma ciò in modo che l’esercizio di tale diritto non comporti responsabilità, anche di carattere penale, in capo al datore di lavoro.
Principiali misure di sicurezza
Va innanzitutto rammentato che, tra gli obiettivi di sicurezza presenti nel Protocollo, è particolarmente rilevante quello di “diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili” al fine di supportare l’Autorità sanitaria nell’attività di tracciamento degli eventuali contagi.
È quindi assolutamente indispensabile che gli organizzatori tengano un elenco dei lavoratori che hanno partecipato alle singole riunioni, con la relativa data, in modo da poter collaborare, eventualmente, alla ricostruzione della linea del contagio che si dovesse manifestare.
Gli elementi che gli organizzatori dovranno tenere presenti, perché incidono direttamente sulla sicurezza nello svolgimento di una assemblea sono, principalmente:
Del rispetto di tali elementi essenziali per lo svolgimento in sicurezza dell’assemblea, gli organizzatori dovranno dar conto nella comunicazione da inviare al datore di lavoro.
Conclusioni
Il frangente critico nel quale si collocano le riflessioni che precedono intende evidentemente supportare l’efficacia delle misure di sicurezza anche negli ambiti temporali e spaziali nei quali il datore di lavoro non può (né direttamente né indirettamente) intervenire in ottemperanza al proprio fondamentale dovere di vigilanza.
È, invece, evidente che viene valorizzata la responsabilizzazione dei comportamenti individuali e collettivi che, individuati nelle norme e nel Protocollo del 14 marzo 2020, possono contribuire ad evitare la diffusione del contagio tra i lavoratori, contribuendo anche allo sforzo collettivo nella lotta alla pandemia in ambito familiare e sociale.