Facciamo rifermento alla emanazione, da parte dell'Anac, delle attese Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, già oggetto della precedente informativa Unindustria, qui:
https://www.un-industria.it/notizia/133092/whistleblowing-anac-approva-le-linee-guida-sui/
Con tali LG Anac dà finalmente indicazioni sulle modalità di gestione di tali canali, al fine di garantire un’applicazione uniforme della normativa e indirizzare i soggetti tenuti a darvi attuazione. Sono stati approfonditi in particolare i profili relativi a:
- il canale interno di segnalazione;
- le modalità di effettuazione della segnalazione e le ipotesi sanzionatorie;
- il gestore e la sua attività;
- i doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico che privato;
- la formazione del personale;
- il ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore.
Confindustria tiene a evidenziare, con soddisfazione, che l’Autorità ha tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica, svoltasi lo scorso anno, e ha recepito diverse osservazioni di Confindustria: prima fra tutte, il riconoscimento della possibilità all’interno dei gruppi di imprese di “condividere” il canale affidando alla capogruppo, come soggetto terzo esterno, attraverso uno specifico contratto, la gestione delle segnalazioni per tutte le società del gruppo.
Viene così finalmente chiarito un aspetto organizzativo molto importante per un’efficace gestione della procedura.
Su un piano più generale, i contenuti della Guida operativa di Confindustria restano pienamente confermati (es. modalità di effettuazione della segnalazione; fasi dell’attività di gestione; ruolo delle organizzazioni sindacali; gestione del canale nei gruppi).
Anticipiamo che a gennaio Confindustria invierà una nota di analisi con la proposta di eventuali integrazioni alla Guida operativa per recepire, in modo più dettagliato, le nuove precisazioni fornite dall’Autorità, in particolare su:
i) unicità del canale interno per tutte le segnalazioni (violazioni 231 e altri illeciti);
ii) cumulo degli incarichi tra RDP e gestore whistleblowing;
iii) attribuzione, nella condivisione del canale all’interno di un gruppo con imprese con meno di 250 dip., del ruolo di responsabile del trattamento dei dati alla capogruppo (parere del Garante per la protezione dei dati personali fornito il 9 ottobre scorso);
iv) segnalazione a una pluralità di soggetti;
v) attività di formazione per il personale.