Il computo delle azioni proprie, al fine di renderle influenti per il calcolo delle maggioranze, costitutive e deliberative, delle assemblee della societa` per azioni, puo` consistere solo nella loro imputazione al capitale e non anche nella loro aggiunta alla quota di azioni presenti e votanti in assemblea?
Il secondo comma, insieme con gli altri, dell’art. 2357 ter c.c. venne introdotto nell’ordinamento con l’art. 10, d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, attuativo della seconda Direttiva comunitaria in materia societaria, stabilendo la regola secondo la quale le azioni proprie dovevano essere computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea.
Questo testo non identificava le assemblee nelle quali quel computo doveva essere fatto, ma dettava una regola che l’interprete avrebbe dovuto tenere presente nel momento in cui avesse dovuto accertare la quantita` di capitale necessaria per la loro costituzione e le loro deliberazioni, secondo le specifiche norme contenute negli artt. 2368 e 2369 c.c. Era, tuttavia, chiaro che il previsto computo sarebbe stato influente non solo per la determinazione delle quote di capitale necessarie per la costituzione delle assemblee, ma anche per quella delle quote necessarie per le maggioranze deliberative. Queste, infatti, in taluni casi venivano riferite all’importo del capitale dai citati artt. 2368 e 2369 c.c.
Le azioni proprie, invece, non avrebbero avuto alcuna influenza nella determinazione delle maggioranze deliberative, ove la specifica norma della loro regolazione avesse fatto solo riferimento al capitale rappresentato e presente in assemblea. Secondo il testo del 1986, dunque, il computo delle azioni proprie nel capitale delle societa`, che ne avessero in portafoglio, era idoneo ad influire nella determinazione delle maggioranze costitutive e deliberative assembleari secondo lo specifico dettato degli artt. 2368 e 2369 c.c. e nel rispetto dei limiti da essi fissati.
E `rilevante osservare che il legislatore, nell’elaborazione della normativa in esame, tenne correttamente conto dell’effetto che essa avrebbe avuto non solo sulla valida formazione delle assemblee azionarie, ma anche sulla validita` delle loro deliberazioni.
Tenne, tuttavia, anche conto del fatto che per l’assemblea ordinaria in seconda convocazione la maggioranza deliberativa, secondo quanto disponeva l’art. 2369, comma 3, c.c., era calcolata con riferimento al capitale rappresentato in assemblea dai soci partecipanti e votanti. Considerazione, questa, del tutto coerente con quella dell’art. 2370 c.c. che condizionava, e condiziona tuttora, il diritto d’intervento in assemblea delle azioni a situazioni, alcune delle quali progressivamente nel tempo eliminate con successivi atti legislativi (per esempio, l’iscrizione nel libro soci), esclusa pero` quella del diritto di esercitare il voto ad esse connesso; e soprattutto coerente con la giuridica impossibilita` della societa`, titolare di azioni proprie, di partecipare alla propria assemblea, costituita esclusivamente dai soci, persone fisiche e giuridiche da essa distinte e diverse.