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News - 16/07/2019

Il trasferimento del diritto di nuda proprietà di un’azienda e il regime dell’agevolazione del comma 4-ter dell’articolo 3, D.lgs. n. 346/1990

Con il trasferimento del diritto di nuda proprietà di un’azienda a favore dei discendenti e del coniuge non può trovare applicazione la disposizione agevolativa del D.lgs. n. 346/1990

Il legislatore con la previsione di cui al comma 4-ter dell’articolo 3, D.lgs. n. 346/1990, ha espressamente  introdotto un regime di agevolazione in favore dei discendenti e del coniuge che mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, subentrano in trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni. In particolare, il trattamento agevolativo consiste nell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o rami di esse, a condizione che “ gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso ”. In questo modo, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, che si verifica anche nell’ipotesi in cui il soggetto sia beneficiario del solo diritto di usufrutto, dal momento che in tale ipotesi l’usufruttuario ha il diritto di godere e di gestire l’azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme.

Tuttavia, la predetta agevolazione non trova applicazione ove oggetto della donazione sia la mera nuda proprietà dell’azienda. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che in risposta all’interpello n. 231 del 2019 ha specificato come il nudo proprietario, pur avendo la titolarità del bene gravato dall’usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta a titolo gratuito, venendo meno nel caso di specie uno dei presupposti necessari ai fini dell’applicazione agevolazione, vale a dire la prosecuzione dell'esercizio dell'attività dell'impresa per i cinque anni successivi al trasferimento da parte del discendente.

Concludendo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza del proseguimento dell’attività del donatario, il titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della stessa, mantenendo l’usufrutto e quindi la gestione dell’azienda, può continuare a beneficiare dell’agevolazione sopra illustrata.

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