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News - 18/09/2020

Decreto Semplificazioni: le novità in tema di domicilio digitale

Domicilio digitale obbligatorio dal 1° ottobre per imprese e professionisti

Al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, l'articolo 37 del DL 76/2020 (DL Semplificazioni) introduce l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria o individuale e per i professionisti di comunicare entro il 1° ottobre 2020 il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese o all’albo o elenco di appartenenza. Con il termine domicilio digitale si intende un "indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (Regolamento UE 23 luglio 2014 n. 910).

Il legislatore, inoltre, è intervenuto incrementando le relative sanzioni in caso di mancata indicazione del domicilio digitale.

A tal proposito, in caso di inottemperanza è stato previsto che le imprese in forma societaria incorrono nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata (da 206,00 euro a 2.064,00 euro), mentre quelle in forma individuale nella sanzione ex art. 2194 c.c. triplicata (da 30,00 euro a 1.548,00 euro). L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale.
Laddove l'ufficio del registro delle imprese riceva una domanda d'iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese chiede all'impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e, decorso tale termine senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese e avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale. Il domicilio assegnato d'ufficio sarà reso disponibile dal gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio e attestato presso il Cassetto digitale dell'imprenditore, al fine di ricevere comunicazioni e notifiche.

Per quanto attiene ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato, quest'ultimi devono comunicare il domicilio digitale ai rispettivi ordini o collegi, i quali a loro volta devono provvedere a pubblicare i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.

Al medesimo obbligo sono soggetti i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, i quali devono effettuare la comunicazione del domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

In caso di omessa comunicazione del proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, il professionista è soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza. Se non ottempera alla diffida, il professionista verrà sospeso dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. La sospensione, in ogni caso, viene meno dal momento in cui l’iscritto comunica al collegio o all’ordine il proprio domicilio digitale.

 

 

 

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