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News - 25/04/2023

Conversione in legge D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 - PNRR, PNC, Politiche di coesione e PAC

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Vi informiamo che nella G.U. n. 94 del 21 aprile 2023 è stata pubblicata la Legge 21 aprile 2023, n. 41: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.

Nel dettaglio, tra i vari articoli del decreto-legge coordinato segnaliamo i seguenti:

  • l'articolo 2 che istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione;
  • l'articolo 3 che introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale;
  • l'articolo 4 che anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti;
  • l'articolo 5 che dispone l'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali);
  • l'articolo 6 che reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR;
  • l'articolo 14 che introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
  • l'articolo 17 che introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  • l'articolo 20 che, al fine di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;
  • l'articolo 27-bis che novella l'art. 48 del D.L. 77/2021 al fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del medesimo art. 48) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro;
  • l'articolo 29 che reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR;
  • l'articolo 32 che interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto-legge “sblocca cantieri”);
  • l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani.

In particolare, con la legge di conversione:

  • Ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all’efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell’ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato (art.4-bis);
  • Vengono introdotte alcune precisazioni in materia di disposizioni urgenti sulla revisione dei prezzi (art.7-bis);
  • Viene prevista l'applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto (articolo 7-ter);
  • Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell’ambito dell’Investimento 1, «Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», componente 2, «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l’Agenzia delle entrate al fine di disciplinare le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l’individuazione dei tempi per l’avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l’emanazione dei pareri tecnici richiesti dall’Agenzia delle entrate nell’ambito delle attività istruttorie (articolo 11);
  • Viene modificata la disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca (art.47);
  • Vengono incrementate le soglie di potenza minima degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle Regioni (art.47).

Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2023

Con riserva di ulteriori approfondimento da parte delle aree competenti.

In allegato il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

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