Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla costituzione dei Centri di competenza ad alta specializzazione. Di seguito le domande frequenti:
1) Quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto?
I centri di competenza costituiti e costituendi, secondo la definizione di cui all’art. 1 lett. g) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018, nella forma del partenariato pubblico privato (come definito dalla lett. d) del decreto medesimo) in cui vi sia almeno un organismo di ricerca (o eventualmente più d’uno, oltre al capofila) ed una o più imprese (ed eventualmente altri operatori economici) sempre che il numero dei partner pubblici non superi la misura del 50% dei partner complessivi. Nel caso in cui un centro di competenza non sia ancora formalmente costituito, il “soggetto proponente” sarà, di regola, l’organismo di ricerca capofila, in nome e per conto di tutti i membri dell’istituendo partenariato pubblico privato.
2) Quali sono le forme giuridiche ammissibili per la costituzione di un centro di competenza?
Il centro di competenza deve essere costituito nella forma del partenariato pubblico-privato, in forza di un contratto, sia tipico che atipico, che rispetti i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella GU n. 6 del 9 gennaio 2018.
3) E’ possibile optare per una chiamata pubblica a manifestare interesse come modalità di selezione del partner privato ai fini della costituzione di un partenariato pubblico-privato?
Si, purché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura ad evidenza pubblica.
4) I soggetti privati che faranno parte del costituendo centro di competenza devono essere necessariamente selezionati dal partner pubblico con procedura a evidenza pubblica?
Si.
5) E’ possibile che una stessa impresa partecipi alla costituzione di più centri di competenza diversi?
Si. Una stessa impresa può far parte di più centri di competenza.
6) Un ente di ricerca può partecipare a più domande per la costituzione di centri di competenza diversi?
Tecnicamente è possibile.
7) Un’associazione no profit può partecipare al bando ed essere capofila?
Un’associazione no profit può partecipare al bando in qualità di “partner” del centro di competenza costituito nella forma del partenariato pubblico-privato ma non piò essere capofila.
8) Una soggetto giuridico già costituito nella forma del partenariato pubblico-privato può presentare domanda per la costituzione di un centro di competenza?
No, perché il contratto costitutivo deve essere finalizzato alla realizzazione di un centro di competenza ad alta specializzazione e deve essere conforme a quanto disposto all’art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella GU n. 6 del 9 gennaio 2018.
9) Quali caratteristiche deve avere il programma di attività del centro di competenza per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto?
Il programma di attività deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 e, oltre a servizi di orientamento e formazione alle imprese, deve essere finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale riguardanti nuovi prodotti, processi o servizi o anche il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.
10) I costi eventualmente sostenuti per l’effettuazione della procedura ad evidenza pubblica rientrano tra le spese ammissibili di cui all’art. 7, comma 3?
No
11) Quali requisiti devono possedere i soggetti facenti parte del partenariato?
Gli enti di ricerca e le università sia pubbliche che private devono possedere i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018.
In particolare, in base al requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) n. 1 le università devono impiegare nel centro di competenza personale e strutture provenienti per almeno il 70% da Dipartimenti selezionati in base all’indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale.
In considerazione degli esiti dell’ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) da parte dell’ANVUR, si chiarisce quanto segue: le classifiche VQR stilate dall’ANVUR sono state valutate a livello di macrosettore concorsuale, quindi con un maggior dettaglio rispetto alle aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale), al fine di identificare eccellenze specifiche. Le università e gli enti di ricerca che si sono classificati nel primo quartile in almeno un macrosettore concorsuale nelle aree identificate dal decreto direttoriale 29 gennaio 2018 (1, 2, 3, 8b, 9 e 13) soddisfano il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d) del medesimo decreto e, pertanto, potranno partecipare con i dipartimenti e il personale che riterranno opportuni, salvo, per le università, la necessità di rispettare il requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) n. 1.
A meri fini chiarificatori, sono di seguito riportate le università e gli enti di ricerca che soddisfanno i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018:
Università
Bari
Bari Politecnico
Basilicata
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Calabria (Arcavata di Rende)
Camerino
Cassino
Catania
Catanzaro
Chieti e Pescara
Enna Kore
Ferrara
Firenze
Insubria
L’Aquila
Lucca IMT
Macerata
Marche
Messina
Milano
Milano Bicocca
Milano Bocconi
Milano Cattolica
Milano IULM
Milano Politecnico
Modena e Reggio Emilia
Molise
Napoli Federico II
Napoli – Luigi Vanvitelli
Napoli Parthenope
Novedrate E Campus
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Piemonte Orientale
Pisa
Pisa Normale
Pisa Sant’Anna
Reggio Calabria
Roma Biomedico
Roma La Sapienza
Roma LUISS
Roma Tor Vergata
Roma Tre
Salento
Salerno
Sannio
Sassari
Siena
Torino
Torino Politecnico
Trento
Trieste SISSA
Tuscia
Udine
Urbino Carlo Bo
Venezia Ca’ Foscari
Venezia IUAV
Verona
Enti di ricerca
Fondazione IIT
INDAM
INFN
INAF
CNR
CREA
LENS
Fondazione Bruno Kessler
Gli organismi di ricerca privati, devono essere presenti nell’anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell’art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 232, ed avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese.
Le imprese devono possedere i requisiti di cui all’art. 5, comma 5 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018.
12) Tutti gli enti di ricerca devono possedere il requisito di cui all’articolo 5, comma 2 lettera d?
Si e se sono enti di ricerca privati devono, altresì, essere presenti nell’anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell’art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 232, ed avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese.
13) La partecipazione degli enti di ricerca e delle università sia pubbliche che private che possiedono i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 è limitata a quei centri di competenza i cui programmi di attività ricadono nelle sole aree di interesse per cui è soddisfatto il requisito suddetto oppure in tutte le 6 aree indicate (1,2,3,8b,9 e 13)?
No, la partecipazione del singolo ente di ricerca non è limitata ai centri di competenza i cui programmi di attività ricadono nelle aree di interesse per cui è soddisfatto il requisito.
14) Quali requisiti devono avere i soggetti partner diversi dagli organismi di ricerca e dalle imprese?
L’art 5 comma 6 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 prevede che a tutti i soggetti partner, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo relative agli operatori economici privati.
15) Quale procedura devono seguire i Digital Innovation Hub per aderire a un centro di competenza?
I Digital Innovation Hub (DIH) così come definiti all’art. 1, comma, 1, lett. n), del decreto direttoriale del 29 gennaio 2018, possono partecipare alla realizzazione del programma di attività del centro di competenza, con particolare riferimento alle attività di orientamento alle imprese previste dall'art. 3 comma 2, lettera a) del citato decreto, in virtù di accordi di collaborazione tra i singoli DIH e/o la rete dei DIH e il centro di competenza medesimo. Tali accordi possono essere allegati alla proposta progettuale.
16) Qual è l’ammontare delle risorse pubbliche funzionali alla erogazione delle agevolazioni?
Le risorse pubbliche destinate sono pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 di cui una quota non superiore al 65% è finalizzata alla erogazione di benefici per la costituzione e l’avviamento dei centri di competenza mentre una quota non inferiore al 35% è funzionale alla realizzazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale che verranno presentati dalle imprese ai centri di competenza nell’ambito del programma di attività, e che saranno presentati successivamente alla costituzione e ammissione ai benefici degli stessi centri di competenza.
17) Quali sono le spese ammissibili?
Le spese ammissibili per la costituzione e l’avviamento del centro di competenza sono quelle indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 e, in particolare:
per quanto attiene al personale dipendente, si fa riferimento al personale del centro di competenza una volta costituito, nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività del centro;
per quanto attiene ai servizi di consulenza, all’organizzazione di corsi di formazione e all’attività di marketing di cui all’art. 7, comma 1, lettere d), e), f), il centro di competenza può avvalersi di fornitori esterni al partenariato.
18) Il cofinanziamento del 50% del costo del programma di attività del centro può essere coperto con le spese di personale di ruolo dedicato allo svolgimento delle attività previste nel programma?
SI, purché il lavoro da questi dedicato all’attività del centro di competenza sia attestato da idonea documentazione.
19) E’ possibile presentare un programma di attività in cui il cofinanziamento delle partecipanti sia esclusivamente costi del personale dato che trattasi di voce di costo che non può essere superiore al 65% delle spese complessive?
Si, purché almeno il 35% dei costi complessivi del centro di competenza sia costituito da altre voci di spesa (attrezzature, macchinari, etc.).
20) Oltre al personale dipendente del centro di competenza nel decreto direttoriale si prevede anche personale in somministrazione e titolare di assegno di ricerca. E’ possibile rendicontare personale dei partner (sia messo a disposizione da università che da imprese) che operi presso il centro di competenza senza che a tale messa a disposizione sia associato un costo per il centro di competenza?
Si rendiconta un costo e ciò che rileva è che il lavoro effettuato sia documentabile.
21) Le domande verranno valutate in ordine di presentazione oppure saranno prese in esame tutte le domande presentate alla data di scadenza del bando senza alcuna priorità?
Le agevolazioni saranno concesse, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della procedura stabilita dall’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e valutate comparativamente da Comitato tecnico - di cui all’art. 1 lett. b) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 - che procederà alla formazione di una graduatoria in ragione del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 10 del medesimo decreto direttoriale.
22) I costi relativi all’IVA sono considerati ammissibili?
I costi ammissibili sono al netto dell’IVA.
23) Sono ammissibili, nelle spese di costituzione ed avviamento, i costi legati ad interventi impiantistici ed allestimenti necessari per adattare gli ambienti alle funzioni del centro di competenza (sale training, demo room, …)?
SI
24) Tra le spese relative all’attuazione dei progetti vengono riconosciute spese generali (costi indiretti) ed i costi di esercizio (materiali di consumo, ecc.), previsti dagli artt. 25 e 29 GBER?
Si
25) Il decreto direttoriale 29 gennaio 2018 indica come ammissibili le spese per l’acquisizione di attrezzature. Sono ammissibili le spese per il leasing di strumenti/attrezzature, sia nell’ambito delle spese di costituzione ed avviamento che relativamente all’attuazione di progetti?
Si
26) In relazione alla costituzione e avviamento dell’attività del centro di competenza sono ammissibili, le spese relative all’acquisizione di macchinari e attrezzature attraverso un contratto di locazione stipulato sotto forma di leasing finanziario? Qualora tali spese fossero ammissibili, il contratto di locazione deve prevedere di acquisire l’attivo alla sua scadenza?
Le acquisizioni in leasing sono consentite e non c’è obbligo di riscatto del bene alla scadenza; il contributo sarà commisurato ai canoni di leasing per il periodo di realizzazione del programma.
27) Sono ammissibili a finanziamento le spese relative alle attività progettuali svolte verso tutte le imprese o solo verso le PMI?
Sono ammissibili i costi di funzionamento del centro di competenza come dettagliati nell’articolo 27, comma 8 del GBER che non distingue fra grandi imprese e PMI.
28) Qual è la prima data utile ai fini dell’ammissibilità della spesa?
Il giorno successivo alla presentazione della domanda purché la spesa sia direttamente imputabile al centro di competenza.
29) Quando è possibile presentare i progetti di cui all’art. 4 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 ai fini del finanziamento?
Il programma di attività del centro di competenza prevede nella sua articolazione la quantificazione stimata del potenziale bacino di imprese, in particolare PMI, che potranno presentare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e beneficiare dei servizi di trasferimento tecnologico offerti dal centro di competenza stesso, descrivendone sinteticamente le principali caratteristiche in coerenza con gli ambiti di specializzazioni del centro (vedasi allegato C sezione 3.3). I progetti saranno successivamente presentati dalle imprese, una volta costituito e finanziato centro di competenza, e potranno essere finanziati tramite il centro di competenza medesimo.
30) Il contributo complessivo del 50% per i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al decreto direttoriale 29 gennaio 2018, deve tener conto delle diverse tipologie di attività previste dal regolamento GBER?
Si. Il contributo complessivo del 50% deve intendersi come misura massima consentita da erogare nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal regolamento GBER e non può superare l’importo di 200.000 euro.
31) I costi dei progetti avviati durante i tre anni previsti dal piano, ma che si concluderanno dopo terzo anno, saranno interamente finanziati?
I progetti agevolati e avviati durante i tre anni, riceveranno le agevolazioni previste per l’intera durata del progetto come dichiarata all’origine.