Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica – ha emanato un chiarimento interpretativo relativo al Prospetto 3.10 dell’Allegato II al Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 (c.d. “Decreto Controlli”).
Il Prospetto 3.10 disciplina i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione teorico-pratica per il Tecnico Manutentore Qualificato dei sistemi a schiuma (presidio P.10). La nota [1] riportata a piè di tabella specifica che il corso può essere erogato solo dopo il superamento del corso per i sistemi sprinkler.
Il chiarimento precisa che l’esame per il presidio P.10 può essere sostenuto alle seguenti condizioni:
Caso d’esame 1 – Esame completo
Il candidato deve presentare attestato di frequenza del corso di formazione relativo al presidio P.4 (Sistemi automatici a sprinkler), svolto presso soggetto formatore autorizzato.
Caso d’esame 2 – Esame ridotto (con esperienza pregressa)
Il candidato, in possesso dei requisiti di esperienza previsti dall’Allegato II, punto 1.5 del Decreto, deve:
dichiarare nel curriculum vitae l’esperienza maturata nella manutenzione dei sistemi automatici a sprinkler;
allegare attestazione di servizio rilasciata dall’azienda o dalle aziende presso cui l’attività è stata svolta, per un periodo di almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore del Decreto (25 settembre 2022).
Per maggiori dettagli, si rimanda alla circolare.
Si ricorda, inoltre, che nel corso degli anni, sono state pubblicate numerose circolari esplicative in merito all'applicazione del decreto, tutte disponibili sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel caso siate interessati alla tematica o aveste bisogno di supporto, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.