È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68, la Legge 11 marzo 2026 n. 34, cosiddetta “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, che, tra le varie misure, introduce anche alcune rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 7 aprile 2026.
Le novità, contenute negli articoli 10, 11 e 12 della legge, riguardano principalmente la formazione dei lavoratori, i modelli organizzativi, il lavoro agile e l’introduzione di nuove attrezzature soggette a verifica periodica.
Viene introdotto un nuovo comma all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 che demanda all’INAIL la predisposizione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, di modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le modifiche all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevedono:
All’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-bis relativo ai lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. La norma chiarisce che, in tali casi, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità di lavoro, in particolare quelli connessi all’utilizzo dei videoterminali, è garantito dal datore di lavoro mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati alla prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.
Contestualmente sono state aggiornate le sanzioni previste dall’articolo 55.
L’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 viene integrato con l’inserimento delle “piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”, per le quali è prevista una verifica periodica almeno triennale.