È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione del 20 aprile 2026, che modifica l’allegato XVII del regolamento REACH (Reg. (CE) n. 1907/2006) introducendo una nuova restrizione relativa al 2,4‑dinitrotoluene (2,4‑DNT) come componente di articoli, classificato come cancerogeno di categoria 1B e già incluso tra le sostanze estremamente preoccupanti.
Il provvedimento interviene a seguito delle valutazioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che hanno evidenziato come la presenza di 2,4‑DNT in articoli possa comportare un rischio non adeguatamente controllato per la salute umana.
La modifica introduce, all’allegato XVII, una nuova voce (n. 83) che stabilisce il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo del 2,4‑DNT negli articoli destinati al pubblico o agli utilizzatori professionali, quando presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.
Il divieto si applicherà a decorrere dall’11 maggio 2027. Sono tuttavia previste specifiche deroghe, tra cui:
Sono inoltre previste disposizioni specifiche per il settore automobilistico: per alcune applicazioni — in particolare microgeneratori di gas per pretensionatori delle cinture di sicurezza, attuatori del cofano e pezzi di ricambio — l’applicazione della restrizione è differita all’11 maggio 2029.
È inoltre stabilito un regime transitorio per i veicoli a motore, in base al quale il divieto non si applica ai veicoli immessi sul mercato nel periodo compreso tra l’11 maggio 2027 e l’11 maggio 2029, a condizione che il 2,4‑DNT sia presente esclusivamente nelle suddette applicazioni (microgeneratori di gas e pezzi di ricambio).
Resta escluso dall’ambito di applicazione anche il 2,4-dinitrotoluene contenuto in articoli già immessi sul mercato dell’Unione prima dell’11 maggio 2027.
Il Regolamento (UE) 2026/859 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.