È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), intervenendo sui poteri delle Autorità nazionali e sull’utilizzo dell’IA nella formazione. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 23 ottobre 2026, contiene specifiche disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, l’articolo 42 prevede che l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale sia considerato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, quando tali sistemi incidono:
sull’organizzazione del lavoro;
sui ritmi produttivi;
sulle modalità di esecuzione della prestazione;
sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza.
I datori di lavoro devono inoltre assicurare un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi all’utilizzo dell’IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Il decreto attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il coordinamento delle misure per garantire un’introduzione dell’IA rispettosa della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ne promuove inoltre l’impiego responsabile come strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.
L’articolo 41 disciplina anche la tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti dall’IA. Le decisioni finali sulla costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, devono essere riservate a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo. La disposizione esclude da tale ambito le attività di ricerca e selezione delle candidature.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il provvedimento in Gazzetta Ufficiale.