Con la nota del 27 ottobre 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni operative in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, chiarendo gli obblighi a carico dei datori di lavoro e le relative tempistiche.
In particolare, l’INL ribadisce che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, la formazione deve essere erogata in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha infatti eliminato il precedente termine di 60 giorni per il completamento della formazione.
La nota approfondisce inoltre la disciplina specifica prevista per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentito completare la formazione e l'eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dall’assunzione, fermo restando l’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo.
L’Ispettorato fornisce anche chiarimenti sulla documentazione idonea a dimostrare l’avvio della formazione in sede di verifica ispettiva e sulle condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di informare i lavoratori, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, prima di adibirli all’attività lavorativa.
Per maggiori dettagli, si rimanda alla nota operativa dell’INL del 27 ottobre 2026.