Vi informiamo che nella G.U. n. 178 del 31 luglio 2024 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 2024, n. 107: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
Novità confermate:
Novità della legge di conversione:
Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria
Nella legge di conversione particolare importanza riveste l’art.2: al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), è istituito presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico.
L’organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), presso le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione. Le risultanze dei controlli effettuati sono comunicate al Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello svolgimento delle suddette funzioni, l’Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono con specifica disposizione regionale l’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall’assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione, che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, a cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell’assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa, da adottare con validità annuale.
Disposizioni per l’ adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie e norme in materia di assunzioni
Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) che è unico a livello regionale o infra-regionale , secondo particolari modalità di accesso alle prestazioni (art.3):
a) presa in carico della cronicità e della fragilità conseguenti a malattie croniche e degenerative e a malattie rare, con programmazione diretta e senza intermediazione dell’assistito o chi per esso degli accessi alle prestazioni coerenti con il piano personalizzato di assistenza;
b) prenotazione al CUP unico a valenza regionale da parte dell’assistito o chi per esso di prestazioni necessitate da sintomi, segni ed eventi di tipo acuto che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico;
c) accesso diretto per la malattia mentale e da dipendenze patologiche e per le prestazioni di assistenza consultoriale;
d) accesso a chiamata all’interno di progetti di screening su popolazione bersaglio per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o di altra natura cronico-degenerativa.
Inoltre, gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie. Tale adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante .
Sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l’assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita .
Potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche e aperture straordinarie dei centri trasfusionali
Al fine di garantire l’autosufficienza per il fabbisogno di sangue e dei suoi derivati e di implementare l’operatività dei centri trasfusionali, le aziende e gli enti del SSN, anche supportati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) , della legge 21 ottobre 2005, n. 219, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi (art.4)
Clausola di salvaguardia
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull’intero territorio nazionale (art.7-bis).
Entrata in vigore del Provvedimento: 01/08/2024
Si allega il testo coordinato.