Con il termine “start up” ci si può riferire, in funzione della definizione economica accolta, ad un’organizzazione costituita per creare nuovi prodotti o servizi, normalmente in condizioni di incertezza. Con il medesimo termine “start up” ci si può riferire, altresì, alla fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa e, dunque, ad un’impresa neo-costituita.
Allo stato nell’ordinamento italiano non esiste una definizione di “start up” né una normativa specifica che le riguardi. Per contro, le “start up innovative” sono definite dall’art. 25, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 come società in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla suddetta norma, che devono sussistere congiuntamente. Le start up innovative in possesso dei requisiti devono registrarsi presso l'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, al fine di poter beneficiare della disciplina agevolativa per esse prevista ed esaminata in questo studio. A novembre 2021 risultano iscritte ed attive nel registro delle imprese Sezione “start-up” 13.923 società, pari allo 0,27 % del totale delle imprese attive italiane che risultano essere 5.197.040.
La relazione annuale a cura del Ministro dello Sviluppo Economico “sullo stato di attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup e pmi innovative” ha sottolineato che: “L’aumento costante del numero di startup innovative iscritte, ma soprattutto i risultati in termini di nuovi occupati e performance economica, dimostrano che queste realtà hanno gradualmente acquisito nel tessuto industriale nazionale una rilevanza sempre crescente.
In allegato la Relazione.