Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 90 del 26 luglio scorso u.s, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
In tale occasione è stato disposto un riassetto della disciplina normativa nazionale in materia di startup. In sintesi:
- NUOVA DEFINIZIONE DI STARTUP INNOVATIVA
Rispetto ai requisiti dimensionali delle startup, viene stabilito che esse dovranno rispettare i requisiti di micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Vengono escluse tutte le imprese che non rientrano in queste categorie dimensionali. Il termine di sessanta mesi per il mantenimento della qualifica non viene calcolato dal momento di costituzione dell'impresa ma dal momento della sua effettiva iscrizione nella sezione speciale delle Camere di Commercio. Le imprese attive nei settori strategici definiti dalla
- CAPITALE MINIMO NECESSARIO
Il capitale sociale minimo richiesto alle startup viene innalzato a 20.000 euro. Ricordiamo che la normativa obbliga a versare solo il 25% del capitale minimo in fase di costituzione.
- TERMINI REGISTRO IMPRESE
Il termine di sessanta mesi per il mantenimento della qualifica non viene calcolato dal momento di costituzione dell'impresa ma dal momento della sua effettiva iscrizione nella sezione speciale delle Camere di Commercio. Le imprese attive nei settori strategici definiti dalla golden power vedono il termine di sessanta mesi elevato a ottantaquattro mesi.
-PROPRIETA' INDUSTRIALE
La startup dovrà essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto che sia semplicemente utilizzato dall'impresa.
-INCUBATORI CERTIFICATI
Non sarà più obbligatorio ospitare nella struttura le startup, ma sarà sufficiente dimostrare attività di supporto.
-DISCIPLINA TRANSITORIA
E' previsto che le società già iscritte alla sezione speciale dedicata alle startup possano rimanervi sulla base dei requisiti vigenti in sede di iscrizione; i nuovi requisiti introdotti con il DDL Concorrenza si applicheranno solo alle iscrizioni successive.