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Documento - 11/08/2026

Affidamenti diretti e verifica dei requisiti: le nuove schede ANAC AVR e TFR e il riallineamento del procedimento digitale al Codice dei contratti pubblici

introduzione da parte dell’ANAC delle nuove funzionalità AVR – Avvio verifiche requisiti e TFR – Terminazione verifiche requisiti, nell’ambito della Piattaforma dei Contratti Pubblici e del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 2.0

 

L’introduzione da parte dell’ANAC delle nuove funzionalità AVR – Avvio verifiche requisiti e TFR – Terminazione verifiche requisiti, nell’ambito della Piattaforma dei Contratti Pubblici e del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 2.0, presenta profili di interesse che non si esauriscono nell’evoluzione tecnica dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

Le nuove funzionalità incidono infatti su un problema che si era posto, in particolare, nella gestione degli affidamenti diretti disciplinati dal d.lgs. n. 36/2023: il coordinamento tra la sequenza giuridica stabilita dal Codice per la verifica dei requisiti dell’affidatario e la sequenza operativa resa concretamente disponibile dalle piattaforme digitali.

La questione assume particolare rilievo per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non trova applicazione il regime speciale dei controlli previsto dall’art. 52, comma 1, del Codice. Sul tema sono da approfondire i seguenti punti:

 

 

  1. La sequenza stabilita dall’art. 17 del Codice
  2. La disciplina speciale per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro
  3. Il problema emerso con la digitalizzazione degli affidamenti diretti
  4. Il rilievo specifico per gli affidamenti da 40.000 a 140.000 euro
  5. L’accesso al FVOE nella fase preliminare
  6. La scheda TFR e la conclusione delle verifiche senza affidamento
  7. Ecosistema digitale e disciplina sostanziale
  8. Implicazioni operative per le stazioni appaltanti
  9. Schema operativo per gli affidamenti diretti

 

 

1. La sequenza stabilita dall’art. 17 del Codice

Il punto di partenza è costituito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, relativo alle fasi delle procedure di affidamento.

Per l’affidamento diretto la disposizione stabilisce che la decisione di contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, ove necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L’affidamento diretto presenta quindi una struttura differente rispetto alle procedure competitive.

Come evidenziato anche nella Relazione illustrativa al Codice, l’atto previsto dall’art. 17, comma 2, assume direttamente carattere costitutivo dell’affidamento. Non vi è, in altri termini, una necessaria separazione tra una preventiva decisione di contrarre e un successivo provvedimento di aggiudicazione, secondo la scansione tipica delle procedure di gara.

A tale previsione deve essere coordinato il successivo art. 17, comma 5, secondo il quale l’organo competente, dopo avere verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Ne deriva, secondo la sequenza generale delineata dal Codice, che la verifica dei requisiti precede il provvedimento conclusivo di affidamento.

Nel caso dell’affidamento diretto, nel quale il provvedimento previsto dal comma 2 è direttamente costitutivo dell’affidamento, il controllo dovrebbe pertanto essere effettuato prima dell’adozione dell’atto.

 

2. La disciplina speciale per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro

La disciplina generale deve essere coordinata con le disposizioni specifiche dettate per i contratti sotto soglia.

L’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla Parte I del Libro II, le altre disposizioni del Codice.

Una deroga espressa alla verifica preventiva è contenuta nell’art. 52, comma 1, con riferimento agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Per tali affidamenti gli operatori economici attestano mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti. La stazione appaltante procede successivamente alla verifica delle dichiarazioni, anche mediante sorteggio di un campione individuato secondo modalità predeterminate ogni anno.

Si tratta di un regime specificamente semplificato nel quale il controllo può fisiologicamente intervenire dopo l’affidamento.

La stessa deroga non è invece prevista per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Per questi ultimi torna pertanto applicabile la regola generale desumibile dall’art. 17, comma 5: la verifica dei requisiti deve precedere l’affidamento.

 

3. Il problema emerso con la digitalizzazione degli affidamenti diretti

La digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, operativa dal 1° gennaio 2024, aveva determinato su questo punto un problema di coordinamento tra disciplina sostanziale e funzionamento dell’ecosistema digitale.

Prima dell’introduzione della nuova funzionalità AVR, infatti, la verifica dei requisiti attraverso il FVOE 2.0 risultava ordinariamente collegata all’esistenza di una procedura identificata mediante CIG.

Per accedere al fascicolo dell’operatore era quindi necessario che il procedimento digitale fosse già stato avviato e che fosse stato acquisito il Codice Identificativo Gara.

Negli affidamenti diretti, tuttavia, l’acquisizione del CIG segue una logica particolare.

Le schede ANAC utilizzate per gli affidamenti diretti, e in particolare la scheda AD3 per gli affidamenti superiori a 5.000 euro, richiedono tra i dati obbligatori anche la data di aggiudicazione.

La stessa ANAC, nel proprio Vademecum informativo sugli affidamenti diretti approvato il 30 luglio 2024, aveva chiarito che non è necessario acquisire preliminarmente il CIG nella decisione a contrarre e che quest’ultimo viene acquisito in modalità digitale al termine del procedimento di affidamento diretto.

Ne emergeva una sequenza operativa problematica:

adozione dell’atto di affidamento → acquisizione del CIG → attivazione del FVOE → verifica dei requisiti.

Per gli affidamenti pari o superiori a 40.000 euro tale successione non appariva perfettamente sovrapponibile alla sequenza normativa dell’art. 17, comma 5:

verifica dei requisiti → affidamento efficace.

La questione non era quindi riconducibile ad una mera difficoltà tecnica della piattaforma, ma investiva il rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento digitale.

La scheda AVR: verifica preliminare prima dell’acquisizione del CIG

La nuova funzione AVR – Avvio verifiche requisiti consente di modificare questa sequenza.

Attraverso AVR la stazione appaltante può comunicare alla PCP l’anagrafica dei soggetti sui quali intende effettuare la verifica dei requisiti già nella fase preliminare dell’affidamento.

La funzionalità può riguardare sia operatori che abbiano manifestato interesse a seguito di una preventiva indagine di mercato, sia soggetti individuati direttamente dalla stazione appaltante ai fini di un possibile affidamento diretto.

L’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’AVR non determina l’acquisizione di un CIG.

La stazione appaltante può pertanto attivare la verifica attraverso il FVOE 2.0 prima della formalizzazione dell’affidamento.

La sequenza può così essere ricondotta allo schema:

individuazione dell’operatore economico → AVR → verifica FVOE → conclusione positiva delle verifiche → adozione dell’atto di affidamento → acquisizione del CIG.

Sotto questo profilo, l’introduzione dell’AVR non rappresenta soltanto una semplificazione del sistema.

La nuova funzionalità consente di far coincidere maggiormente il flusso digitale con la successione delle attività stabilita dal Codice.

 

4. Il rilievo specifico per gli affidamenti da 40.000 a 140.000 euro

La questione presenta particolare rilevanza negli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 140.000 euro, disciplinati dall’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023.

Analoghe considerazioni valgono per gli affidamenti diretti di lavori rientranti nell’ambito dell’art. 50, comma 1, lettera a).

Al di sotto di 40.000 euro opera infatti la speciale disciplina dell’art. 52, comma 1, che consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive e ai controlli successivi, anche a campione.

Superata questa soglia, tale deroga viene meno.

La stazione appaltante deve quindi verificare il possesso dei requisiti secondo le regole generali prima che l’affidamento acquisti efficacia.

È precisamente in questa fascia che la funzione AVR assume la propria maggiore rilevanza sistematica.

 

5. L’accesso al FVOE nella fase preliminare

L’introduzione delle verifiche preliminari comporta anche alcune peculiarità nel funzionamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.

La stazione appaltante individua gli operatori sui quali intende effettuare le verifiche e ne comunica i dati attraverso l’AVR.

Viene quindi attivato il relativo flusso FVOE prima che l’operatore sia formalmente associato a una procedura identificata attraverso il CIG.

La possibilità di effettuare tale verifica risponde alla necessità di non subordinare il controllo dei requisiti all’esistenza di un affidamento già formalizzato.

Ciò consente al FVOE di operare non soltanto quale strumento di verifica nell’ambito di una procedura già costituita, ma anche quale strumento preliminare alla decisione amministrativa.

 

6. La scheda TFR e la conclusione delle verifiche senza affidamento

Accanto all’AVR, ANAC ha introdotto la comunicazione TFR – Terminazione verifiche requisiti.

La funzione è utilizzata quando, dopo avere avviato le verifiche preliminari attraverso AVR, la stazione appaltante decide di non procedere ulteriormente con l’affidamento.

In tal caso la TFR consente di comunicare la conclusione dell’attività di verifica precedentemente aperta nel FVOE.

La funzione assume quindi carattere speculare rispetto all’AVR:

  • AVR apre la fase di controllo preliminare;
  • l’eventuale successivo affidamento determina la prosecuzione del normale ciclo digitale;
  • se l’affidamento non viene disposto, la TFR chiude il flusso preliminare.

Nella documentazione ANAC attualmente disponibile la denominazione utilizzata è “Terminazione verifiche requisiti – TFR”. In alcuni contributi e applicazioni viene tuttavia utilizzata la diversa sigla TVR.

 

7. Ecosistema digitale e disciplina sostanziale

Il tema evidenzia un profilo generale della digitalizzazione dei contratti pubblici.

Gli artt. 19 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023 hanno configurato un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale nel quale le attività e i procedimenti relativi all’intero ciclo di vita del contratto devono essere gestiti attraverso piattaforme e servizi interoperabili.

La digitalizzazione non modifica tuttavia la successione degli atti stabilita dalla disciplina sostanziale.

Le piattaforme devono costituire lo strumento attraverso il quale le norme vengono attuate e non possono, per ragioni derivanti dalla propria architettura informatica, determinare una diversa scansione degli adempimenti amministrativi.

L’esperienza degli affidamenti diretti e del FVOE evidenzia quindi l’importanza di una progettazione dell’e-procurement fondata sulla lettura preventiva e sistematica delle disposizioni del Codice.

L’introduzione dell’AVR rappresenta, sotto questo profilo, un esempio di adeguamento del processo digitale alla struttura giuridica del procedimento.

 

8. Implicazioni operative per le stazioni appaltanti

Per le stazioni appaltanti l’introduzione di AVR richiede una verifica delle procedure interne adottate negli affidamenti diretti.

Negli affidamenti pari o superiori a 40.000 euro può risultare necessario evitare schemi procedimentali nei quali il provvedimento definitivo di affidamento preceda la verifica dei requisiti dell’operatore.

L’AVR consente oggi di avviare il controllo attraverso il FVOE prima dell’acquisizione del CIG.

Particolare attenzione deve essere posta anche alla configurazione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale utilizzate dalla singola amministrazione.

Le nuove funzionalità messe a disposizione dall’ecosistema nazionale devono infatti essere concretamente implementate nelle PAD, affinché il RUP possa svolgere le verifiche secondo la sequenza prevista dalla normativa.

È quindi opportuno verificare con il proprio gestore PAD:

– la disponibilità della funzione AVR;

– la possibilità di individuare gli operatori da sottoporre a verifica prima della formalizzazione dell’affidamento;

– la corretta integrazione con il FVOE 2.0;

– la modalità di gestione della successiva acquisizione del CIG;

– la disponibilità della funzione di terminazione della verifica quando all’AVR non segua un affidamento.

 

9. Schema operativo per gli affidamenti diretti

Per gli affidamenti diretti può essere utile distinguere le due principali fattispecie. Di seguito una tabella con 

uno schema operativo: 

Fase

Affidamento inferiore a € 40.000

Affidamento pari o superiore a € 40.000

Individuazione dell’operatore

Regime requisiti

Dichiarazione sostitutiva ex art. 52

Verifica secondo regole generali

Verifica necessariamente preventiva

No

Sì, secondo art. 17, comma 5

AVR

Non necessaria ai fini del controllo a campione

Funzionale alla verifica preliminare

CIG necessario per avviare AVR

No

No

FVOE preliminare

Possibile

Possibile

Atto di affidamento

Può precedere i successivi controlli ex art. 52

Successivo alla verifica positiva

Acquisizione CIG

Nell’ambito del flusso digitale dell’affidamento

Successivamente alla verifica preliminare

TFR

Se viene aperta una verifica preliminare poi abbandonata

Se, dopo AVR, non si procede all’affidamento

 

 

In conclusione, Le nuove funzionalità AVR e TFR assumono un rilievo che supera la dimensione strettamente tecnica dell’aggiornamento della Piattaforma dei Contratti Pubblici.

In particolare, la possibilità di avviare le verifiche FVOE prima dell’acquisizione del CIG consente di ricomporre un precedente disallineamento tra la struttura digitale dell’affidamento diretto e la sequenza prescritta dall’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023.

Il profilo risulta particolarmente significativo per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro, rispetto ai quali non opera la speciale disciplina dei controlli successivi prevista dall’art. 52, comma 1.

L’introduzione dell’AVR consente quindi di configurare il procedimento secondo una scansione coerente con il Codice: individuazione dell’operatore, verifica preliminare dei requisiti tramite FVOE, adozione dell’atto costitutivo dell’affidamento e successiva acquisizione del CIG nell’ambito dell’ecosistema digitale.

L’aggiornamento assume infine rilievo anche nel più ampio percorso di evoluzione delle PAD: la conformità dell’infrastruttura digitale non può essere valutata esclusivamente sulla base della disponibilità delle singole funzionalità, ma anche sulla sua capacità di riprodurre correttamente, in ambiente digitale, la sequenza procedimentale prevista dalle norme.

La questione non è genericamente che AVR “anticipa le verifiche”, ma che prima di AVR il flusso digitale poteva imporre una sequenza logicamente invertita — atto di affidamento, CIG, FVOE — rispetto a quella ricavabile dall’art. 17, comma 5 — verifica, poi affidamento. La fonte ufficiale ANAC conferma l’introduzione di verifiche dei requisiti su soggetti individuati già nella fase preliminare; la documentazione PCP denomina la funzione di apertura AVR e quella di chiusura TFR, quest’ultima destinata alla conclusione delle verifiche FVOE attivate preliminarmente quando non si prosegue con l’affidamento.

 

Riferimenti

– d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 17, commi 2 e 5 – fasi delle procedure di affidamento e disciplina dell’affidamento diretto;

– d.lgs. n. 36/2023, art. 48, comma 4 – disciplina applicabile ai contratti sotto soglia;

– d.lgs. n. 36/2023, art. 50, comma 1, lettere a) e b) – affidamenti diretti sotto soglia;

– d.lgs. n. 36/2023, art. 52, comma 1 – controllo sul possesso dei requisiti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro;

– d.lgs. n. 36/2023, artt. 19 e seguenti – digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

– ANAC, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 2.0;

– ANAC, Piattaforma Contratti Pubblici – funzioni AVR e TFR;

– ANAC, Vademecum informativo per gli affidamenti diretti, approvato dal Consiglio il 30 luglio 2024.

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