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News - 07/01/2021

Bando Sisma “Danno economico” - Domande entro il 5 febbraio 2021

Riapertura di presentazione dei termini - Incentivi dedicati alle imprese ubicate nei 15 comuni cratere sismico della provincia Rieti

Vi informiamo che è stata disposta la riapertura del Bando sisma “Danno economico”, con un fondo residuo di 1.526.814,21.

Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB fino alle ore 12:00 del 5 febbraio 2021.

La documentazione è presente al seguente link Bando sisma “Danno economico” , ex art. 20 bis del DL 189/2016 - LazioInnova

Il file generato dal sistema GeCoWEB deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentante dell’Impresa richiedente e inviato via PEC incentivi@pec.lazioinnova.it e sottoscritte con Firma Digitale entro le ore 18:00 del 5 febbraio 2021.

Il decreto prevede che possano presentare istanza i soggetti che non risultino già beneficiari del contributo ai sensi del suddetto Avviso.

 

Obiettivi

Obiettivo del Bando è prevedere la concessione di aiuti alle imprese che abbiano subìto un danno già operanti al 24 febbraio 2016 nel territorio della Provincia di Rieti nei quali sono ubicati i 15 comuni rientranti nel cratere sismico.

 

Beneficiari

I soggetti Beneficiari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le imprese, in forma singola, inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA, già operative nel territorio della Provincia di Rieti al 24 febbraio 2016, che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:

a) Localizzazione nella Provincia di Rieti:

  • per le imprese iscritte al Registro delle Imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal Registro delle Imprese;
  • per le imprese non iscritte al Registro delle Imprese: luogo d’esercizio dell’attività di impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA;

b) attività economica esercitata:

  • imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane: tutti i settori (fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura che non sono ammissibili);
  • imprese non iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane: specifici settori individuati nell’allegato 1 del Decreto 1I agosto 2017 e riportati nell’Avviso;

 

c) riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.
 

Per “riduzione del fatturato” si intende: la differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti nelle province da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l’impresa è stata operante.
 

Per “fatturato” si intende:

  • relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile;
  • relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l’“ammontare complessivo dei ricavi”, il cui importo è desumibile dal quadro “RS” dei modelli di dichiarazione dei redditi.

 

L’Agevolazione

L’Aiuto è un contributo a fondo perduto, in regime De Minimis, nella misura del 100% dei costi ammissibili sostenuti dall’impresa beneficiaria in due esercizi consecutivi tra il 2017 e il 2020, a scelta dell’impresa stessa.
 

In alternativa, su richiesta dell’impresa beneficiaria, il contributo può essere concesso solo per le PMI operanti nell’Area del Cratere Sismico che hanno sospeso l’attività (parzialmente o totalmente).

In tal caso il contributo non può superare la perdita di reddito dovuta alla sospensione dell’attività per i sei mesi successivi all’evento sismico, rispetto alla media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario, valutata da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un’impresa di assicurazioni.

Anche in tal caso il contributo non può superare il 100% dei costi ammissibili
 

Il contributo massimo erogabile è in ogni caso pari a 50.000 euro, ovvero 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.

 

Costi Ammissibili

I costi ammissibili sono i “costi della produzione” sostenuti dalle imprese in due esercizi consecutivi (scelti dall’impresa beneficiaria) tra il 2017 e il 2020, entro il limite massimo della Riduzione del Fatturato.
 

 

 

Per costi della produzione si intendono:

  • per le imprese tenute alla pubblicità del bilancio, i costi sostenuti dall’impresa beneficiaria nell’esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all’articolo 2435 bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all’articolo 2435 ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci “ammortamenti e svalutazioni” (punto 10), “accantonamento per rischi” (punto 12) e “altri accantonamenti” (punto 13).
  • per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.

 

Definizione della graduatoria e concessione del contributo

I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria.
Saranno avviate ad istruttoria in ordine decrescente di riduzione percentuale del fatturato tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alle risorse disponibili.
Al termine della fase di istruttoria è definita la graduatoria definitiva.
Saranno ammesse a finanziamento tutte le domande risultate ammissibili, fino al limite di finanziabilità in base alle risorse disponibili.
In caso di parità, viene data priorità alle imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato maggiore in termini di importo.

 

Modalità di erogazione

L’erogazione del contributo avviene in due quote:

  • la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo complessivamente concesso, è versata all’impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione, al netto della tempistica necessaria agli adempimenti previsti dalla normativa vigente; qualora i costi della produzione dei bilanci già approvati del biennio prescelto non coprano tale importo, l’importo residuo deve essere coperto da fideiussione; in alternativa, l’importo residuo è erogato ad incremento della seconda quota;
  • la seconda quota, di importo pari al restante 30 per cento del contributo complessivamente concesso, è erogata all’impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall’impresa beneficiaria stessa, al netto della tempistica necessaria agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tale richiesta deve essere presentata entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio del biennio scelto dal beneficiario tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo per i soggetti che non depositano il bilancio.

Nel caso in cui il bilancio relativo al secondo esercizio del biennio risulti già approvato alla data della concessione, l’erogazione può avvenire in un’unica soluzione, dietro presentazione di richiesta di erogazione che l’impresa beneficiaria deve presentare entro 15 giorni dalla firma dell’Atto di Impegno.

 

Cumulo

Le agevolazioni sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione, nei limiti dei costi della produzione stessi, fermo restando quanto disposto in relazione al divieto di “sovracompensazione” del danno subito e in quanto misura alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici.

 

 

Allegati
Per informazioni
Tel. 0776 1725559
daniele.ricci@un-industria.it
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Daniele Ricci




Cassino

Telefono: 0776 1725559
Mail: daniele.ricci@un-industria.it

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